Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.P.R. 599/1973

citata

  • art. 3d.P.R. 597/1973
  • art. 53d.P.R. 597/1973
  • art. 77d.P.R. 597/1973
  • art. 45d.P.R. 897/1980
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi) e 19 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), promossi con ordinanze emesse il 29 settembre, 27 ottobre e

24 novembre 1981 (ma pervenute alla Corte il 17 marzo 1989) dalla

Commissione tributaria di primo grado di Torino nei procedimenti

vertenti tra s.p.a. "Michelin recherche et tecnique" ed

Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. da 168 a

178 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dalla società

per azioni "Michelin recherche et tecnique", con sede in Svizzera, ed

avente ad oggetto il rimborso di una somma pagata per i.lo.r. su

royalties percepite per sfruttamento di invenzioni industriali, la

Commissione tributaria di primo grado di Torino con due ordinanze del

27 ottobre 1981 (ma pervenute a questa Corte soltanto il 17 marzo

1989: reg. ord. nn. 168 e 176 del 1989), sollevava questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, relativo alla detta imposta, e 19 n.

5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in riferimento all'art. 77

(rectius 76) Cost.;

che la Commissione osservava che ai sensi di tale disposto non

erano assoggettati all'i.lo.r. i redditi, ai quali doveva ricondursi

quello in esame, derivanti da attività esercitate nel territorio

italiano da enti stranieri privi nel medesimo territorio di stabile

organizzazione;

che, tanto premesso, la Commissione rimettente dubitava che la

normativa denunciata fosse viziata da eccesso di delega, in quanto

l'art. 4 n. 2 della legge-delega per la riforma tributaria 9 ottobre

1971, n. 825, in base alla quale erano stati emessi i citt. d.d.P.R.

nn. 597 e 599 del 1973, prevedeva, ad avviso della Commissione

stessa, che l'i.lo.r. fosse applicabile anche ai redditi degli enti

stranieri pur se privi di stabile organizzazione nel territorio

italiano;

che nel corso di procedimenti promossi dalla stessa società per

azioni e per lo stesso oggetto la medesima Commissione tributaria con

nove ordinanze emesse tra il 25 settembre e il 24 novembre 1981, ma

tutte pervenute a questa Corte il 17 marzo 1989 (reg. ord. da n. 169

a n. 175 nonché 177 e 178 del 1989), sollevava questione di

legittimità costituzionale degli art. 19 n. 5 del d.P.R. n. 597 e 3,

comma primo, del d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento agli artt. 3

e 53 Cost.;

che essa dubitava che con l'esonero dall'i.lo.r. in discorso le

norme denunciate riservassero un ingiustificato trattamento di favore

alle dette imprese, pur in presenza di indici rivelatori della loro

capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva che le questioni fossero dichiarate manifestamente

infondate;

Considerato che per la sostanziale identità delle questioni

sollevate i giudizi possono essere riuniti;

che le questioni stesse vanno ritenute manifestamente infondate

in quanto già dichiarate non fondate con sentenza n. 211 del 1987;

che in tale sentenza la Corte osserva, quanto alla censura di

eccesso di delega, come l'art. 4 n. 2 della legge delegante n. 825

del 1971 non contenga in realtà nessuna definizione di reddito

prodotto nel territorio nazionale, e quindi assoggettabili

all'i.lo.r., lasciando così ampia discrezionalità al legislatore

delegato; quanto alla censura riferita agli artt. 3 e 53 Cost., la

citata sentenza nota come il medesimo legislatore delegato non

irragionevolmente abbia stabilito l'esonero in questione al fine di

incoraggiare gli investimenti stranieri in Italia, ancorché

successivamente l'esonero stesso sia stato abolito, per mutate

valutazioni di politica economica, col d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897

(non applicabile nella specie, in quanto l'art. 45 ne ha differito,

quanto all'I.LO.R. sui redditi in questione, l'entrata in vigore al

1° gennaio 1982);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 599 e 19 n. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597,

sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 (rectius: 76) Cost.

dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con le

ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già dichiarate non fondate

con sent. n. 211 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte