Ordinanza n. 381/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza
emessa il 4 febbraio 1991 dal Tribunale di Napoli nel procedimento
penale a carico di Manzo Antonio, iscritta al n. 284 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271): a) in
riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in
quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio
1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è
riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a
giudizio, non comprende le altre due ipotesi previste dalla norma
impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi
con il mezzo della stampa); b) in quanto la soppressione dell'udienza
preliminare, conseguente all'obbligatorietà del giudizio
direttissimo per i predetti reati, comporterebbe per chi sia chiamato
a risponderne un trattamento ingiustificatamente differenziato ed una
compressione del diritto di difesa;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la
quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e
76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 4
febbraio 1991 - norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68
del 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte