Ordinanza n. 381/2000
Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6,
della legge della Regione Siciliana approvata il 6 agosto 1999,
recante "Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed
altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 13 agosto 1999, depositato in cancelleria il
20 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1999.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
con ricorso notificato il 13 agosto e depositato il successivo 20
agosto 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3, 97, 81, quarto comma, della
Costituzione, dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione
siciliana approvata il 6 agosto 1999 (disegno di legge n. 475),
recante "Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed
altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava";
che l'art. 1 della legge, modificando la precedente legge
regionale n. 19 del 1995, dopo aver riaperto e prorogato per 90
giorni dall'entrata in vigore della legge il termine per richiedere
la prosecuzione dell'esercizio di cave non regolarmente autorizzate,
dispone al comma 6, denunciato con il ricorso, che le sanzioni
previste dall'art. 7 della legge regionale n. 19 del 1995 - articolo
che modificava l'articolo 29, secondo comma, della legge regionale
n. 127 del 1980 - sinora irrogate per lo svolgimento di attività
estrattive in difetto di autorizzazione, o per la loro prosecuzione
dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, siano
ridotte del 60%, e che, in ogni caso, non possano superare l'importo
di 30 milioni di lire;
che, ad avviso del ricorrente, la norma impugnata è in
contrasto con l'art. 97 della Costituzione, poiché la decurtazione
delle sanzioni irrogate dal 1995 ad oggi priva l'amministrazione di
notevoli risorse finanziarie senza alcuna utilità per la
collettività; dà vita ad una disparità di trattamento, in quanto
premia una ristretta categoria di contravventori, senza esplicita
connessione con la sanatoria disposta; è in contrasto con l'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, in quanto non prevede alcuna
copertura finanziaria per gli oneri che comporta sotto il profilo
delle minori entrate;
che nel giudizio si è costituita la Regione siciliana,
chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
che con successiva memoria del 30 novembre 1999 il
Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione
siciliana ha promulgato come legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48
dell'8 ottobre 1999) la delibera legislativa oggetto del ricorso,
omettendo la disposizione dell'art. 1, comma 6, impugnata, ha chiesto
sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge
approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 6 agosto 1999,
recante "Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed
altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava", è
stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione del comma
6 dell'art. 1 oggetto di censura, sicché risulta definitivamente
preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla
disposizione in esso contenuta;
che, in conformità della costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenze nn. 162 e 225 del 2000), deve pertanto
ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte