Ordinanza n. 381/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 177Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e
terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
del 18 luglio 2001 dal Tribunale di Parma nel procedimento civile
vertente tra l'Ordine degli avvocati di Parma e la Giary group s.p.a.
ed altro, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione dell'Ordine degli avvocati di Parma
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma nei confronti di una
società ritenuta responsabile di aver gestito un servizio telefonico
di consulenza legale senza averne i titoli, il Tribunale di Parma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 82, secondo e terzo comma, del
codice di procedura civile;
che il giudizio in corso, conseguente alla concessione di un
provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., è
stato promosso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma allo
scopo di impedire alla società convenuta di continuare a gestire,
tramite quattro laureati in giurisprudenza (fra cui anche un
avvocato), un servizio telefonico denominato "Avvocato in linea";
che, radicatosi il contraddittorio, uno dei quattro laureati
ora menzionati non si costituiva col ministero di un difensore e
veniva, pertanto, dichiarato contumace; nel contempo, però, il
medesimo depositava una memoria eccependo l'illegittimità
costituzionale dell'art. 82 cod. proc. civ. nella parte in cui tale
norma non prevede l'esonero dall'obbligo di munirsi di un difensore
abilitato in favore della parte che, in possesso di laurea in
giurisprudenza, sia portatrice di un interesse oggettivamente in
conflitto con quello del difensore che dovrebbe assisterla;
che, ad avviso del Tribunale di Parma, in situazioni simili
la parte non ha alternativa tra rimanere contumace oppure farsi
difendere da un legale della cui indipendenza è lecito dubitare;
che, in particolare, il laureato in giurisprudenza privo del
titolo di avvocato si troverebbe "in una posizione di ingiustificata
disparità di trattamento rispetto al laureato che è anche avvocato
e che può difendere da solo i propri interessi";
che, dopo aver affermato che la questione di legittimità
costituzionale è rilevante ai fini della decisione, il giudice a quo
chiede che l'art. 82 cod. proc. civ. venga dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente alla
parte laureata in giurisprudenza di difendersi personalmente in
giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello
dell'intera categoria degli avvocati;
che si è costituito in giudizio il Consiglio dell'ordine
degli avvocati di Parma, in persona del suo Presidente eccependo in
rito l'inammissibilità e sostenendo nel merito l'infondatezza della
questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo analogamente che la questione venga dichiarata
inammissibile o infondata.
Considerato che è priva di fondamento l'eccezione preliminare di
inammissibilità sollevata dalla parte privata in ordine ad una
presunta carenza di motivazione sulla rilevanza della questione,
poiché dalla lettura globale del provvedimento di remissione si
deducono con sufficiente chiarezza gli effetti di ordine processuale
derivanti da un eventuale accoglimento della questione;
che analogamente è infondata l'eccezione di difetto di
rilevanza conseguente all'intervenuta - declaratoria di contumacia di
una delle parti convenute declaratoria dalla quale deriverebbe la
consumazione del potere decisorio in ordine alla norma impugnata -
poiché è possibile la revoca del provvedimento a suo tempo emesso
(art. 177 cod. proc. civ.);
che la funzione e la natura della professione di avvocato,
anche alla luce del vigente codice di deontologia forense, rendono
del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse
dell'avvocato e quello del cliente, poiché è pacifico che il primo
dovere del difensore è quello di tutelare gli interessi
dell'assistito, anche se ciò dovesse tradursi in un contrasto con
quelli del proprio ordine di appartenenza;
che, comunque, qualora la parte che ha bisogno
dell'assistenza tecnica di un difensore ritenga di non potersi
affidare al patrocinio di un iscritto all'albo territoriale dove il
giudizio è in corso, ha la facoltà di scegliere un difensore che
proviene da un altro ordine professionale, con ciò eliminando ogni
possibilità di conflitto di interessi e di sudditanza psicologica,
non configurabile, quindi, rispetto all'intera categoria degli
avvocati;
che non è pertanto ipotizzabile che la presenza di un
difensore avente la qualifica professionale di avvocato si risolva in
un danno per la parte assistita;
che l'invocato paragone, ipotizzato dal Tribunale di Parma in
termini di violazione del principio di eguaglianza, tra il semplice
laureato in giurisprudenza ed il laureato che è anche avvocato non
è giuridicamente fondato, perché il conseguimento della laurea e
l'abilitazione all'esercizio della professione forense sono
situazioni profondamente diverse; e, d'altra parte, al legislatore è
consentito subordinare l'esercizio di determinate professioni
all'inserimento in un apposito albo, da compiersi dopo il superamento
di un esame di abilitazione che costituisce garanzia del
conseguimento di un'adeguata capacità tecnica;
che, pertanto, la proposta questione di legittimità
costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte