Ordinanza n. 382/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 761/1979
- art. 64d.P.R. 761/1979
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 3d.P.R. 761/1979
- art. 97d.P.R. 761/1979
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 64 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno
1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul
ricorso proposto da Tarabotto Luciana contro la Regione Liguria,
iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta a questa Corte il 28
febbraio 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, laddove, in
relazione alle modalità di svolgimento delle operazioni di primo
inquadramento nel ruolo unico regionale del Servizio sanitario
nazionale, fanno riferimento a quella parte dell'allegato 2 dello
stesso d.P.R. n. 761 del 1979, in cui, per quanto riguarda il profilo
professionale di "assistente sociale coordinatore", vengono disposti
criteri difformi (anzianità di servizio - otto anni - nella
qualifica, per gli assistenti sociali provenienti da enti
ospedalieri, regioni od enti parastatali, ovvero possesso di una
specifica posizione funzionale - assistente sociale capo - per i
provenienti dagli enti locali), in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha eccepito
l'inammissibilità della questione;
Considerato che, peraltro, con sentenza n. 827 del 1988, questa
Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della
tabella di cui all'allegato 2 al predetto d.P.R. n. 761 del 1979,
nella parte, "in cui non prevede l'inquadramento nella posizione
funzionale di assistente sociale coordinatore del personale
proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla
data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per
almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di
provenienza";
che, pertanto, la presente questione risulta sostanzialmente
carente di oggetto, onde deve, sotto tale profilo, essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97
della Costituzionale, degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
nella parte in cui fanno riferimento alla tabella - relativa alla
qualifica di assistente sociale di cui all'allegato 2 dello stesso
d.P.R. - già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza
n. 827 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte