Ordinanza n. 382/1994
Altra decisione · depositata il 07/11/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto
nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale contenuto
all'inizio del quinto periodo dell'ordinanza n. 334 del 7 luglio
1994, sostituendo le parole "considerato che effettivamente a
séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è
consentito il sequestro" con le parole "considerato che
effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su
richiesta non è consentita la confisca";
Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che l'errore materiale occorso nell'ordinanza n. 334 del 7
luglio 1994 sia corretto come segue:
all'inizio del quinto periodo le parole "considerato che
effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su
richiesta non è consentito il sequestro" sono sostituite dalle
parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che
applica la pena su richiesta non è consentita la confisca".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte