Corte costituzionale

Ordinanza n. 382/1994

Altra decisione · depositata il 07/11/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto

nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale contenuto

all'inizio del quinto periodo dell'ordinanza n. 334 del 7 luglio

1994, sostituendo le parole "considerato che effettivamente a

séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è

consentito il sequestro" con le parole "considerato che

effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su

richiesta non è consentita la confisca";

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale occorso nell'ordinanza n. 334 del 7

luglio 1994 sia corretto come segue:

all'inizio del quinto periodo le parole "considerato che

effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su

richiesta non è consentito il sequestro" sono sostituite dalle

parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che

applica la pena su richiesta non è consentita la confisca".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte