Ordinanza n. 382/2000
Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 120Costituzione
- art. 3d.lgs. 114/1998
- art. 41d.lgs. 114/1998
- art. 5d.lgs. 114/1998
- art. 4legge 59/1997
citata
- art. 14legge 59/1997
- art. 28legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 5, e
28, della legge della Regione Siciliana approvata il 23 novembre
1999, recante "Riforma della disciplina del commercio", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
notificato il 1° dicembre 1999, depositato in cancelleria il 9
successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1999.
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso notificato il 1° dicembre 1999 e depositato il successivo
9 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di
alcune disposizioni della legge regionale approvata il 23 novembre
1999 (d.d.l. nn. 909, 920, 830 e 706), recante "Riforma della
disciplina del commercio", e segnatamente dell'art. 3, comma 5, in
riferimento agli artt. 3, 41, e 120 della Costituzione, nonché
all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in relazione ai limiti
posti dall'art. 14 dello statuto speciale, e dell'art. 28,
limitatamente all'inciso "anche a prescindere dai requisiti di cui al
comma 1", in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che la prima delle disposizioni censurate prescrive per
l'esercizio dell'attività di vendita relativa al settore
merceologico non alimentare i medesimi requisiti professionali
previsti per il settore alimentare, introducendo, sia pure
transitoriamente, una limitazione, non prevista in ambito nazionale,
per lo svolgimento di un'attività professionale, mentre l'art. 28
della legge, introducendo un inciso nell'art. 30 della legge
regionale 4 aprile 1995, n. 29 (Norme sulle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura), in tema di "assegnazione di
lotti nelle aree di sviluppo industriale", ad avviso del ricorrente
produrrebbe l'effetto di una ingiustificata sanatoria in favore di
soggetti che esercitano attività commerciali, in difetto di un
comprovato interesse pubblico;
che la Regione Siciliana non si è costituita in giudizio;
che con memoria dell'8 maggio 2000 il Commissario dello
Stato, rilevato che il Presidente della Regione Siciliana ha
promulgato la delibera legislativa in esame come legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 60 del 24 dicembre 1999), con omissione delle
disposizioni impugnate, ha chiesto sia dichiarata cessata la materia
del contendere.
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge
approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 23 novembre 1999,
recante "Riforma della disciplina del commercio", è stata promulgata
dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 5, comma 5,
nonché dell'inciso dell'art. 28 "anche a prescindere dai requisiti
di cui al comma 1", entrambi oggetto di censura, sicché risulta
definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia
alle disposizioni in essi contenute;
che, in conformità della costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenze nn. 162 e 225 del 2000), deve pertanto
ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte