Ordinanza n. 382/2001
Altra decisione · depositata il 06/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33d.lgs. 300/1999
- art. 34d.lgs. 300/1999
- art. 55d.lgs. 300/1999
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
- art. 70Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 95Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 81Costituzione
- art. 1legge 59/1997
- art. 3legge 59/1997
- art. 4legge 59/1997
- art. 8legge 59/1997
citata
- art. 6legge 59/1997
- art. 14legge 59/1997
- art. 2legge 59/1997
- art. 55legge 449/1997
- art. 2d.lgs. 173/1998
- art. 27legge 340/2000
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- art. 4Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- art. 5Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55,
comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59); degliartt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e
5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e
pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale); del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell'AIMA e
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto
legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante
soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59]; dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59); del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 449 [Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59]; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454
(Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi
14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso con
ordinanza emessa il 7 settembre 2000 dalla Corte dei conti, Sezione
del controllo, nel procedimento di controllo preventivo di
legittimità del d.P.R. 28 marzo 2000, iscritta al n. 681 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con provvedimento del 7 settembre 2000 la Corte dei
conti, Sezione del controllo, in occasione dell'esame finalizzato
alla registrazione del d.P.R. 28 marzo 2000 con il quale è stato
emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione, alle norme in
materia di "agricoltura" contenute negli statuti delle regioni a
statuto speciale e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11 - in particolare, comma
1, lettere a) e b) - 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), questioni di legittimità
costituzionale:
a) degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);
c) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
[Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59];
d) del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188
[Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59];
e) dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59);
f) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59];
g) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454
(Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
h) dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
(Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e
per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449);
che, riprendendo testualmente i passaggi argomentativi
relativi ad altra questione precedentemente sollevata dalla stessa
Sezione (in sede di controllo sul d.P.R. del 25 marzo 1999, recante
il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche
agricole adottato in applicazione del decreto legislativo n. 143 del
1997) ma non definita nel merito (ordinanza n. 265 del 2000 di questa
Corte, di restituzione degli atti), la Corte dei conti deduce
numerose censure, anche in relazione di subordinazione tra loro,
sulle disposizioni legislative sopra elencate, censure variamente
articolate ma essenzialmente incentrate sul rilievo che la prevista
disciplina organizzativa posta con il regolamento troverebbe
fondamento in norme legislative le quali, nel prefigurare assetto e
compiti del "nuovo" Ministero per le politiche agricole e forestali,
sarebbero incostituzionali perché non autorizzate dal tenore della
legge di delegazione n. 59 del 1997 e perché attributive di nuove
funzioni al medesimo Ministero, in contraddizione sia con il riparto
costituzionale delle competenze tra Stato e regioni nella materia
dell'agricoltura sia con i limiti della funzione statale di indirizzo
e coordinamento;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, nell'atto di costituzione in giudizio, ha dedotto diversi
profili di inammissibilità e comunque nel merito di infondatezza
delle questioni sollevate e che, in una successiva memoria, ha
richiamato la sopravvenienza normativa costituita dalla legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di
norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), il
cui art. 27, in particolare, dispone che gli atti sottoposti al
controllo preventivo di legittimità divengono "in ogni caso"
esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, se entro
tale termine non sia intervenuta la deliberazione della Sezione del
controllo e salvo che la Corte dei conti abbia sollevato questione di
costituzionalità delle norme legislative che sono il presupposto
dell'atto "per violazione dell'articolo 81 della Costituzione": una
disciplina, questa (sulla cui base il d.P.R. del 28 marzo 2000 è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale portando il numero 450,
anche in difetto di registrazione da parte dell'organo di controllo),
di carattere procedimentale e pertanto immediatamente applicabile,
che - conclude l'Avvocatura dello Stato - renderebbe inammissibile la
questione anche sotto il profilo del venire meno della potestà
decisoria dell'organo rimettente.
Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore (l'8 novembre
2001) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), i cui artt. 3, 4 e
5, in particolare, hanno sostituito gli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione, invocati, tra altri, come parametri nel giudizio di
costituzionalità delle disposizioni denunciate;
che pertanto, in via del tutto preliminare, si rende
necessario, stante il mutamento complessivo del quadro costituzionale
di riferimento, disporre la restituzione degli atti alla Corte dei
conti per un nuovo esame della questione (da ultimo, ordinanze n. 203
e n. 77 del 2001).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione
del controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte