Ordinanza n. 383/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del Codice
della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1979
dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 110 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105
dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto che, con ordinanza 13 novembre 1979, il
Tribunale di Genova sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1104 cod. nav. nella parte in cui, nel
sanzionare penalmente l'offesa all'onore o al prestigio di un
superiore da parte del componente l'equipaggio, in presenza del
superiore stesso, nonché a causa e nell'esercizio delle sue
funzioni, non prevede l'applicabilità di una scriminante, come
quella prevista dall'art. 4 d.l.l.t. 14 novembre 1944, n. 288, per il
reato di oltraggio di cui all'art. 341 cod. pen., in reazione ad atti
arbitrari commessi dal pubblico ufficiale;
che, secondo il Tribunale rimettente, si tratterebbe di
situazioni eguali cui sarebbe irrazionalmente dato trattamento
differenziato a scapito di quella contemplata dall'articolo
impugnato, e perciò con violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che
la questione sia dichiarata infondata;
Considerato in diritto che nell'ipotesi prevista dall'art. 1104
cod. nav. il legislatore, oltre che dell'onore e del prestigio del
pubblico ufficiale, si è particolarmente preoccupato di dare tutela
alla sicurezza della navigazione che l'indisciplina a bordo potrebbe
compromettere, sì che, accanto al reato di danno rappresentato
dall'oltraggio, vi è nella fattispecie un reato di pericolo
concernente la detta sicurezza;
che conseguentemente deve escludersi che si tratti di situazione
comparabile a quella contemplata dalla fattispecie di cui all'art.
341 cod. pen., sì che la mancata previsione della scriminante, lungi
dall'avere carattere di irrazionalità, trova piena giustificazione
nella maggiore gravità della fattispecie in esame atteso il pericolo
per altro rilevante bene giuridico che ne deriva;
che, ciò puntualizzato, questa Corte ha sempre riconosciuto
riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire
discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene
ragionevolmente diverse, sì che la sollevata questione è
manifestamente priva di fondamento;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1104 cod. nav., sollevata dal Tribunale di
Genova con ordinanza 13 novembre 1979 (n. 110/1980 reg. ord.) in
riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte