Ordinanza n. 383/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 28/1980
- art. 36d.P.R. 382/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12, primo comma,
lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e
dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con due
ordinanze emesse il 19 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, iscritte ai nn. 179 e 180 del registro
ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
sezione di Bari, con ordinanza - emessa il 19 aprile 1988 sul ricorso
proposto da Rita D'Amelio ed altri professori universitari associati
contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli
studi di Bari, per l'accertamento del diritto alla corresponsione
dello stipendio in misura pari a quello spettante ai professori
ordinari, sulla base della unitarietà della funzione docente e della
pretesa identità di disciplina dello stato giuridico dei professori
universitari della prima e della seconda fascia - ha sollevato, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma primo, lettera o), della legge 21
febbraio 1980, n. 28, nella parte in cui non fissa i criteri
direttivi per la determinazione del trattamento economico dei
professori universitari associati, nonché dell'art. 36 del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382, nella parte in cui differenzia il trattamento
dei professori universitari associati rispetto ai professori di prima
fascia;
che lo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
sezione di Bari, con eguale ordinanza, emessa in pari data su analogo
ricorso proposto da Franco Ciccarese ed altri professori universitari
associati ha sollevato identica questione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che i due giudizi, concernendo identiche questioni,
debbono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che analoga questione è stata dichiarata non fondata da questa
Corte con la sentenza n. 87 del 1989;
che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte
nella decisione precitata;
che pertanto la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,
lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e
dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Bari, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte