Ordinanza n. 383/2000
Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3,
della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 (Revisione
dell'ordinamento del personale e degli uffici della Regione e
contrattualizzazione dei rapporti di lavoro individuali dei dirigenti
e degli altri dipendenti, applicazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241 ed altre disposizioni in materia di organizzazione), promosso
con ordinanza emessa il 17 novembre 1998 dal Consiglio di Stato, sui
ricorsi riuniti proposti dall'Associazione dei quadri direttivi e
dirigenti della Regione Abruzzo "DIRER-DIRAB" contro la Regione
Abruzzo ed altri, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio di appello avente ad
oggetto il diniego di sospensione dell'esecuzione, da parte del
Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, di alcuni
provvedimenti della Giunta regionale, concernenti la "pianta organica
provvisoria" del personale, nonché la disciplina e l'indizione di
concorsi interni per l'accesso alla qualifica dirigenziale - il
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione quarta), ha
sollevato, con ordinanza del 17 novembre 1998, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della
Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 (Revisione dell'ordinamento del
personale e degli uffici della Regione e contrattualizzazione dei
rapporti di lavoro individuali dei dirigenti e degli altri
dipendenti, applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed altre
disposizioni in materia di organizzazione), il quale prevede
l'espletamento di concorsi interni per titoli e per esami, in vista
della copertura dei posti vacanti risultanti dalla nuova pianta
organica, a seguito della verifica dei carichi di lavoro;
che il giudice rimettente ha denunciato la predetta
disposizione, per violazione degli artt. 3 e 97, primo e terzo comma,
della Costituzione, temporaneamente sospendendo, con separate
ordinanze, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, "sino all'esito
del giudizio incidentale di legittimità costituzionale".
Considerato che, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione,
è stata approvata e pubblicata la legge regionale 14 settembre 1999,
n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo) il cui art. 46, comma 2, ha abrogato espressamente
la disposizione denunciata;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la questione
sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio a
quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte