Ordinanza n. 383/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 10Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1,
lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge
13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche), promosso con Ordinanza emessa il
11 novembre 1999 dalla Corte di cassazione sezione tributaria sul
ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro Ghisalberti
Giovanni Francesco, iscritta al n. 822 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Corte di cassazione - sezione tributaria ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5, comma 1,
della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui
non prevede che, in caso di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, l'importo dell'assegno corrisposto in
unica soluzione all'ex coniuge sia deducibile dal reddito imponibile
ai fini dell'IRPEF, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53,
primo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo rileva preliminarmente che il giudizio
in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimità costituzionale e che la disposizione
impugnata è applicabile alla fattispecie sottoposta al suo giudizio
ratione temporis, osservando peraltro che un'identica norma è ora
prevista dall'art. 10, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi);
che ad avviso del collegio rimettente la Commissione
tributaria centrale, nella decisione impugnata, considerando
deducibile anche l'assegno corrisposto in unica soluzione, ha
interpretato la disposizione al di là del suo tenore testuale e
quindi in contrasto con il principio della tassatività dei casi di
deduzione delle spese e degli oneri dal reddito imponibile previsti
dall'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973;
che il collegio rimettente rileva che la ratio della
deduzione dal reddito complessivo dell'obbligato degli assegni
periodici corrisposti in conseguenza di separazione legale, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi
effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, risiede nel fatto che tali oneri sono
estranei alla produzione dei redditi del contribuente, che sono
sostenuti per adempiere obblighi imposti dalla legge e sono
determinati da provvedimenti giurisdizionali;
che la sezione tributaria della Corte di cassazione,
richiamate alcune pronunce di questa Corte - in particolare la
sentenza n. 134 del 1982, l'ordinanza n. 950 del 1988 e l'ordinanza
n. 370 del 1999 - rileva che nel sistema della legge 1 dicembre 1970,
n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) la
somministrazione periodica o in unica soluzione dell'assegno ha la
medesima funzione assistenziale nei confronti dell'ex coniuge che non
ha mezzi economici adeguati o che comunque non può procurarseli per
ragioni oggettive, sicché la scelta tra i due modi di pagamento
sarebbe attribuita dal legislatore alla autonoma e convergente
determinazione dei coniugi, assoggettata al controllo del giudice;
che, essendo tutti gli elementi giuridicamente rilevanti
delle fattispecie poste a raffronto riconducibili ad una ratio
unitaria, secondo la Corte di cassazione la scelta del legislatore di
consentire la deduzione dei soli assegni periodici è priva di
qualsiasi ragionevole giustificazione, perché l'unico elemento che
diversifica i due modi di adempimento non è tale da incidere in modo
determinante sull'identità di ratio e disciplina, mentre il
fondamento legislativo dell'onere in questione e lo specifico "titolo
giurisdizionale" che lo impone garantiscono l'esigenza di certezza
nell'individuazione degli oneri deducibili e di prevenzione da
possibili evasioni d'imposta;
che la differenziazione tra i due regimi tributari finisce
per disincentivare, creando evidenti svantaggi d'ordine economico, il
ricorso ad un istituto previsto dalla legge, riducendo quindi la
stessa facoltà di scelta attribuita ai coniugi in sede di divorzio a
tutela dei loro legittimi interessi economico-patrimoniali, con
conseguente violazione dell'art. 3 Cost;
che, sempre ad avviso del giudice a quo l'omessa previsione
della deducibilità viola anche il principio costituzionale di
eguaglianza poiché la deducibilità dell'onere di cui trattasi dal
reddito complessivo dell'obbligato, dipendendo unicamente dalla
scelta della modalità di adempimento dell'obbligo di corresponsione
dell'assegno di divorzio, si risolverebbe in una "discriminazione
tributaria";
che, secondo la Corte di cassazione, la disposizione
impugnata viola anche l'art. 53 Cost, con riferimento al principio
della capacità contributiva che deve intendersi come espressione
dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia una causa
giustificatrice in indici o presupposti concretamente rivelatori di
ricchezza, e cioè come idoneità soggettiva all'obbligazione
d'imposta;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata;
che, rileva innanzitutto la difesa erariale, la disposizione
impugnata è strettamente correlata con quella contenuta
nell'art. 47, lettera i) del d.P.R. n. 917 del 1986, che stabilisce
che l'assegno percepito in forma periodica dal coniuge beneficiario
è soggetto a tassazione ai fini IRPEF quale reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente, costituendo "una sorta di retribuzione"
del percettore, mentre la corresponsione dell'importo in unica
soluzione realizzerebbe una "attribuzione patrimoniale" cui non
potrebbe essere riconosciuta la natura di "reddito", come la stessa
Corte di cassazione ha affermato con la sentenza del 12 ottobre 1999,
n. 11437;
che, sempre secondo l'Avvocatura, non sarebbe neppure
ravvisabile una violazione dell'art. 53 della Costituzione poiché
l'assegno versato una tantum è espressione di un accordo tra le
parti per il raggiungimento di un punto di equilibrio nel complesso
assetto di interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi;
che ad avviso dell'Avvocatura la questione sarebbe, prima che
infondata, inammissibile ed il suo accoglimento condurrebbe a
conseguenze inaccettabili sul piano del sistema tributario in
generale, dal momento che la deduzione potrebbe essere effettuata dal
reddito del contribuente sino alla concorrenza dello stesso, col
risultato che, qualora la somma versata una tantum fosse superiore al
reddito tassabile di quell'anno di imposta, non potrebbe comunque
effettuarsi la detrazione di quanto effettivamente corrisposto;
che, essendo la deduzione dal reddito dell'obbligato
correlata alla imponibilità degli stessi importi in capo al
percipiente, questi si troverebbe esposto al pagamento di una imposta
iniqua perché eccessiva e la Corte non potrebbe limitarsi alla
pronuncia di incostituzionalità della disposizione impugnata, ma
dovrebbe operare una manipolazione additiva comportante scelte che
appartengono alla discrezionalità del legislatore, quali la scelta
dell'aliquota da applicare e la determinazione della detrazione da
riconoscere al beneficiario.
Considerato che la Corte di cassazione sezione tributaria dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera g),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 13 aprile
1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche), nella parte in cui non prevede la
deducibilità dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dell'importo
dell'assegno corrisposto in unica soluzione all'ex coniuge in caso di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che ad avviso del giudice a quo l'omessa previsione della
deduzione violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione,
essendo il frutto di una scelta irragionevole del legislatore,
potendosi al contrario dedurre l'importo corrispondente agli assegni
corrisposti al beneficiario in forma periodica, pur essendo unica la
funzione delle due forme di pagamento, entrambe disciplinate dalla
legge e soggette al controllo del giudice;
che essa inoltre violerebbe anche l'art. 3, primo comma,
della Costituzione sotto il profilo del principio di eguaglianza,
perché creerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti
fondata esclusivamente sulla forma scelta dalle parti per la
regolazione dei loro rapporti patrimoniali, nonché l'art. 53, primo
comma, della Costituzione perché in tal modo i redditi
dell'obbligato sarebbero tassati in modo iniquo e non corrispondente
alla sua capacità contributiva;
che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di
affermare (cfr. ex plurimis le sentenze n. 134 e 143 del 1982 e da
ultimo l'ordinanza n. 370 del 1999), la deducibilità o meno di oneri
e spese dal reddito imponibile del contribuente non è generale ed
illimitata, spettando al legislatore la sua individuazione in
considerazione del necessario collegamento con la produzione del
reddito, con il gettito generale dei tributi e con l'esigenza di
adottare le opportune misure atte ad evitare le evasioni di imposta,
secondo scelte che in questa materia appartengono alla
discrezionalità legislativa, col solo limite del rispetto del
generale principio di ragionevolezza;
che, nel caso in esame, la previsione normativa riguarda due
forme di adempimento, cioè quella periodica e quella una tantum le
quali - pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti
patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del
vincolo matrimoniale - appaiono sotto vari profili diverse, e tali
sono state considerate dal legislatore nella disciplina dettata in
materia;
che, in particolare, sull'accordo tra le parti l'importo da
corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla
situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente
possibilità di una loro revisione, in aumento o in diminuzione;
mentre al contrario quanto versato una tantum - che non corrisponde
necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico - viene
concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare e definisce una
volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione
patrimoniale, producendo l'effetto di rendere non più rivedibili le
condizioni pattuite, le quali restano così fissate definitivamente;
che la soluzione auspicata dal giudice rimettente finirebbe
col rendere deducibile dal reddito un trasferimento squisitamente
patrimoniale;
che, inoltre, da essa conseguirebbe - a fronte della
deducibilità dal reddito del soggetto tenuto all'adempimento - la
necessità di regolare, con scelte che spettano al legislatore, la
(corrispondente) obbligazione tributaria in capo al percipiente;
che pertanto il legislatore non irragionevolmente ha previsto
una diversa regolamentazione tributaria per le differenti forme di
adempimento esaminate, secondo un regime che è rimasto nel tempo
invariato anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 917 del 1986 e
le modifiche introdotte alla legge n. 898 del 1970 e dunque va
esclusa sotto ogni profilo la violazione dell'art. 3 Cost;
che del pari infondata è la questione sollevata in
riferimento all'art. 53 Cost., non provocando la scelta del
legislatore la prospettata lesione del principio di capacità
contributiva, lesione che, al contrario, potrebbe configurarsi
qualora si ammettesse la deducibilità della somma corrisposta una
tantum che appare come conseguenza di un assetto complessivo degli
interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi, non
direttamente correlata al reddito percepito dal contribuente nel
periodo di imposta;
che pertanto la questione è manifestamente infondata sotto
ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 13 aprile
1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Corte di cassazione - sezione tributaria
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte