Ordinanza n. 383/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 65Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- art. 4legge 154/1981
usata come parametro
citata
- art. 2Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
- art. 31legge 265/1999
- art. 4legge 265/1999
- art. 65legge cost. 3/2001
- art. 4Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- art. 25legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e dell'art. 4 della legge
23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza del
5 ottobre 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 83 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Ugo Sodano, di Simone Gargano,
del comune di Roma e della Regione Lazio nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Andrea Guarino per Ugo Sodano, Federico
Tedeschini e Piero Sandulli per Simone Gargano, Achille Chiappetti e
Aldo Rivela per la Regione Lazio.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso dal primo dei
non eletti per sentire dichiarare la decadenza per incompatibilità
dalla carica di un consigliere della Regione Lazio, candidatosi nella
stessa lista elettorale del ricorrente, in quanto successivamente
nominato assessore del Comune di Roma - il Tribunale di Roma, con
ordinanza del 5 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 29 gennaio
2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 5, 76 (quest'ultimo
deducibile, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della
motivazione), 122 e 123 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
e dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);
che il remittente, esposto lo svolgimento del processo
dinanzi a lui pendente, osserva che le norme denunciate
prevederebbero l'incompatibilità della carica di consigliere
regionale con quella di assessore di un Comune compreso nel
territorio della Regione;
che il giudice a quo ritiene l'art. 65 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, interpretato come norma di disciplina
delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei
consiglieri regionali, costituzionalmente illegittimo, sia per
invasione della sfera di autonomia riservata alle Regioni
dall'art. 122 della Costituzione (il quale, nel testo risultante
dalle modificazioni introdotte dall'art. 2 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1, attribuisce alla legge regionale, nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la
disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali), sia per superamento dei
limiti della delega legislativa conferita al Governo con l'art. 31
della legge 3 agosto 1999, n. 265 (in contrasto quindi con l'art. 76
della Costituzione);
che anche l'art. 4 della legge n. 154 del 1981 violerebbe
l'art. 122 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti Ugo
Sodano, ricorrente nel giudizio a quo nonché Simone Gargano e la
Regione Lazio, parti convenute nel giudizio medesimo, ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che la difesa di Ugo Sodano ha chiesto che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o
(manifestamente) infondata;
che la questione di costituzionalità avente ad oggetto
l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sarebbe
inammissibile per irrilevanza, dato che questa norma, inserita nel
testo unico sull'ordinamento degli enti locali, disciplinerebbe
soltanto l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale e
provinciale;
che l'unica disposizione applicabile sarebbe l'art. 4 della
legge n. 154 del 1981, ma rispetto a quest'ultima disposizione il
giudice remittente non avrebbe motivato le ragioni del presunto
contrasto con l'art. 122 della Costituzione, contravvenendo
all'obbligo di motivazione delle ragioni di non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
che, in ogni caso, la questione avente ad oggetto l'art. 4
della legge n. 154 del 1981 sarebbe manifestamente infondata: in
primo luogo perché dalla norma transitoria dettata dall'art. 5 della
legge costituzionale n. 1 del 1999 si ricaverebbe che il legislatore
costituzionale ha disposto il mantenimento in vita della legislazione
statale vigente finché la Regione non abbia esercitato il potere
normativo ad essa attribuito dal nuovo art. 122 della Costituzione;
in secondo luogo perché nelle materie riservate alla potestà
concorrente di Stato e Regioni le disposizioni statali di dettaglio
continuerebbero ad applicarsi fino a quando la Regione non abbia
provveduto ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai
principi posti dal legislatore statale; in terzo luogo perché
l'art. 4 della legge n. 154 del 1981 sarebbe norma di principio,
posta a tutela del buon andamento e dell'imparzialità
dell'amministrazione degli enti locali, essendo volta a garantire il
libero espletamento delle cariche elettive;
che la difesa di Simone Gargano - dopo aver ricordato che il
Consiglio regionale del Lazio, nella seduta del 4 luglio 2001, ha
approvato una modifica del proprio regolamento interno, dettando,
all'art. 116, una "misura di salvaguardia" che sospende qualsiasi
procedimento volto all'accertamento delle cause di incompatibilità
dei consiglieri regionali - ha chiesto che la questione di
legittimità costituzionale sia accolta, in particolare osservando
che l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sarebbe
incostituzionale, perché la legislazione statale che continua a
dettare la disciplina di una materia riservata alla competenza della
Regione si porrebbe in contrasto con l'art. 122 della Costituzione
(anche alla luce della modifica del Titolo V della Parte II della
Costituzione conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3); e che l'incostituzionalità dell'art. 65 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 non determinerebbe la reviviscenza
dell'art. 4 della legge n. 154 del 1981, non essendo configurabile
una rinnovata vigenza di una norma ormai abrogata e contrastante con
una norma di rango costituzionale;
che la Regione Lazio, premesso che, nelle more della
pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, il Sindaco del Comune di
Roma ha accolto le dimissioni del Gargano, il quale non riveste più
la carica di assessore, ha concluso perché la questione sia
dichiarata inammissibile per difetto sopravvenuto di rilevanza, e in
subordine sia accolta;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per
il rigetto dei dubbi di legittimità costituzionale, sul rilievo che
il novellato art. 122 della Costituzione non precluderebbe
l'applicazione della normativa statale vigente là dove la Regione
non abbia ancora esercitato la propria potestà legislativa; e
perché non sussisterebbe il denunciato vizio di eccesso di delega
riguardante l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dato
che la norma si riferirebbe esclusivamente all'ordinamento degli enti
locali;
che, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la
Regione Lazio ha articolato le proprie difese ribadendo in via
preliminare che la cessazione dalla carica di assessore
determinerebbe il sopravvenuto difetto di rilevanza della questione
ed osservando che la disposta modifica del regolamento interno del
Consiglio regionale avrebbe "congelato" ogni procedimento diretto
all'accertamento di situazioni di incompatibilità fino all'adozione
della nuova disciplina regionale in materia elettorale; e nel merito
sostenendo che l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 si
presterebbe ad una lettura restrittiva, conforme a Costituzione, nel
senso che esso riguardi esclusivamente amministratori comunali e
provinciali e consiglieri di questi enti locali, mentre l'art. 4
della legge n. 154 del 1981 sarebbe in contrasto con l'art. 122 della
Costituzione, non potendosi, in mancanza di un'apposita legge di
principio, assegnare valore cogente ai casi di incompatibilità
indicati dalle leggi statali vigenti, emanate quando la competenza
legislativa statale in materia era piena;
che anche Ugo Sodano ha depositato, in prossimità
dell'udienza, una memoria illustrativa, nella quale si esclude che la
questione di costituzionalità sia divenuta irrilevante per effetto
della rimozione del Gargano dall'incarico di assessore comunale, in
quanto detta rimozione sarebbe tardiva e non idonea a sanare la causa
di incompatibilità, atteso che con l'inizio del procedimento
amministrativo contemplato dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981 o
con la proposizione del ricorso al tribunale civile la situazione di
incompatibilità da accertare si "cristallizzerebbe" a quel momento;
che in data 5 giugno 2002 si è costituito il Comune di Roma,
chiedendo che sia disposta la restituzione degli atti al giudice
remittente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.
Considerato che deve essere preliminarmente dichiarato
inammissibile l'atto di costituzione del Comune di Roma, in quanto
depositato dopo che era trascorso il termine perentorio, stabilito
dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di
rimessione nella Gazzetta Ufficiale (tra le molte, ordinanza n. 309
del 2002);
che l'accettazione, da parte del Sindaco del Comune di Roma,
delle sopravvenute dimissioni di Simone Gargano dall'incarico di
assessore comunale - a prescindere dall'idoneità della stessa a
rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità - non impone
la restituzione degli atti al Tribunale remittente, giacché il
giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in
seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo non è suscettibile
di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il
rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 22 delle
norme integrative: cfr., da ultimo, ordinanza n. 110 del 2000);
sche la questione concernente l'art. 65 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 è irrilevante: la norma denunciata,
inserita nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, si
riferisce infatti alle cause ostative alla carica di (sindaco o di)
assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione (nonché
di presidente della Provincia o di assessore provinciale), mentre nel
giudizio a quo si controverte di una causa di incompatibilità alla
carica di consigliere regionale, ipotesi che continua ad essere
disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 1981, considerato che
l'art. 274, comma 1, lettera l, del citato testo unico, nel disporre
l'abrogazione di quest'ultima legge, fa espressamente salve "le
disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali";
che il dubbio di legittimità costituzionale avente ad
oggetto l'art. 4 della legge n. 154 del 1981, sollevato in
riferimento all'art. 122 della Costituzione (e agli artt. 5 e 123
della Costituzione, questi ultimi tuttavia richiamati soltanto nel
dispositivo dell'ordinanza di remissione, senza alcuna specifica
motivazione), è manifestamente infondato;
che, infatti, il nuovo testo dell'art. 122 della
Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del
1999 - che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia,
tra l'altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali (con il
rispetto dei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica) - dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di
intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel
frattempo, in forza del principio di continuità (cfr. sentenza n. 13
del 1974 e ordinanza n. 269 del 1974), l'efficacia della normativa
statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore
all'epoca della sua emanazione;
che l'intervenuta modifica del regolamento interno del
Consiglio regionale, con cui si dispone la sospensione delle
procedure di esame delle cause di incompatibilità fino all'entrata
in vigore della legge regionale in materia, non integra una
disciplina regionale delle cause di incompatibilità medesime,
suscettibile di sostituirsi a quella della legge statale in vigore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76,
122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme
in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di
consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in
materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario
nazionale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 122 e 123
della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte