Ordinanza n. 384/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1423/1956
- art. 2legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 3legge 1423/1956
- art. 13legge 1423/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1979 dal
Pretore di Desio, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno
1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto che il Pretore di Desio, con ordinanza 27
novembre 1979 sollevava questione di legittimità costituzionale
degli art.li 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di
prevenzione), nella parte in cui consentono al Questore di adottare
le misure della diffida e del rimpatrio con foglio di via
obbligatorio nei confronti di chi, pur esercitando la prostituzione,
non abbia mai riportato condanne per reati concernenti la morale
pubblica o il buon costume;
che tutto ciò, comportando - ad avviso del Pretore -
un'arbitraria discrezionalità da parte dell'Autorità di polizia e
un trattamento differenziato e peggiorativo rispetto a coloro che,
oltre ad essere ricompresi nell'elenco di cui all'art.1, hanno
commesso specifici reati rivelatori di pericolosità nei riguardi
della morale e del buon costume, sì che ne resterebbero violati gli
articoli 3, 13, e 16 Cost.;
Considerato, in diritto, doversi subito escludere che l'art. 13
possa venire coinvolto dalla sollevata questione, dato che i
provvedimenti lamentati non mettono in discussione la libertà
personale, ma soltanto semmai la libertà di circolazione di cui
all'art. 16 Cost., giacché il foglio di via non dà luogo a
provvedimenti di coercizione ma esclusivamente obbligatori, in guisa
che colui che ne è colpito è soltanto soggetto a determinate
sanzioni se non li osserva;
che, quanto al confronto con l'art. 3 Cost., non è esatto che
il Questore possa a suo arbitrio sottoporre le persone elencate
nell'art. 1 della legge a misure di prevenzione, in guisa da
equiparare chi nessun reato ha commesso a chi invece ha rivelato la
sua pericolosità mediante la perpetrazione di specifici sintomatici
delitti, perché in realtà, per l'una come per l'altra categoria,
ciò che conta è l'accertamento, caso per caso, di una concreta
attuale e specifica pericolosità desunta da un particolare
comportamento; ed è questo comportamento, e il giudizio che ne
deriva, ad equiparare le due posizioni (cfr. sent. n. 126 del 1962),
che, per quanto poi si riferisce alla asserita arbitraria
discrezionalità della polizia, consegue proprio da quanto si è
rilevato più sopra che, lungi dall'essere arbitraria, la
discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza è vincolata
dalla natura dell'accertamento ai fini che il provvedimento deve
conseguire, anche se permane quel limitato margine di
discrezionalità connesso ad ogni accertamento di merito,
ogniqualvolta si tratti di accertare la sussistenza degli estremi di
fatto per l'applicazione della norma (cfr. sent. nn. 23 e 68 del
1964; 32 del 1969; 177 del 1980);
che, peraltro, anche questa marginale discrezionalità è in
definitiva sottoposta al controllo del magistrato che, giudicando
sull'inosservanza del provvedimento, ha il potere di valutarne la
razionalità e l'imparzialità caso per caso;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, sollevata dal Pretore di Desio con ordinanza emessa il 27
novembre 1979, in riferimento agli artt. 3, 13, e 16 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte