Ordinanza n. 384/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/10/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 233/1990
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa
il 2 febbraio 1993 dal Pretore di Biella nel procedimento civile
vertente tra Zoppetti Roberto ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n.
133 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Roberto Zoppetti e altro contro l'INPS, il Pretore di Biella, con
ordinanza del 2 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233, che fissa il livello minimo imponibile ai fini dei contributi
previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali, commisurandolo al minimale giornaliero di
retribuzione stabilito per gli operai del settore artigianato e
commercio, moltiplicato per 312;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasta: con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara gli assicurati privi
di reddito o con reddito inferiore al minimo agli assicurati con
redditi superiori, senza possibilità per i primi di fornire la prova
contraria; con l'art. 53 della Costituzione, perché non considera la
diversa capacità contributiva degli assicurati nonostante "la natura
sostanzialmente identica ai tributi dei contributi di cui si discute";
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una
dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza.
Considerato che la questione è formulata senza adeguata
motivazione sulla rilevanza, il giudice remittente avendo omesso di
precisare se nel caso concreto si verifichi l'ipotesi, prospettata in
astratto, di mancanza di reddito o di reddito inferiore al minimo
stabilito dalla norma impugnata;
che pertanto difetta il requisito di ammissibilità di cui
all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dal Pretore di Biella con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte