Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/10/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 233/1990

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3,

della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti

pensionistici dei lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa

il 2 febbraio 1993 dal Pretore di Biella nel procedimento civile

vertente tra Zoppetti Roberto ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n.

133 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Roberto Zoppetti e altro contro l'INPS, il Pretore di Biella, con

ordinanza del 2 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.

233, che fissa il livello minimo imponibile ai fini dei contributi

previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti

attività commerciali, commisurandolo al minimale giornaliero di

retribuzione stabilito per gli operai del settore artigianato e

commercio, moltiplicato per 312;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasta: con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara gli assicurati privi

di reddito o con reddito inferiore al minimo agli assicurati con

redditi superiori, senza possibilità per i primi di fornire la prova

contraria; con l'art. 53 della Costituzione, perché non considera la

diversa capacità contributiva degli assicurati nonostante "la natura

sostanzialmente identica ai tributi dei contributi di cui si discute";

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una

dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza.

Considerato che la questione è formulata senza adeguata

motivazione sulla rilevanza, il giudice remittente avendo omesso di

precisare se nel caso concreto si verifichi l'ipotesi, prospettata in

astratto, di mancanza di reddito o di reddito inferiore al minimo

stabilito dalla norma impugnata;

che pertanto difetta il requisito di ammissibilità di cui

all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2

agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei

lavoratori autonomi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dal Pretore di Biella con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte