Ordinanza n. 384/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 904/1977
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,
della legge 26 (recte: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al
regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,
adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in
materia fiscale e societaria), promosso con Ordinanza emessa l'8
febbraio 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Napoli, sui
ricorsi proposti da Cerami Giovanni ed altro contro l'ufficio delle
imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 37 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Cerami Alberto nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che - in sede di impugnativa proposta da Cerami Alberto
e Cerami Giovanni avverso gli avvisi con i quali l'ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Napoli, nel rideterminare
l'IRPEF dovuta per l'anno 1988, non aveva ammesso a detrazione il
credito d'imposta relativo agli utili percepiti dai ricorrenti quali
soci della S.p.a. Cerami - la commissione tributaria provinciale di
Napoli ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio 1999, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge
26 (recte: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime
tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del
capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e
societaria), "per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della
Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito
d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella
dichiarazione dei redditi";
che il giudice a quo nel premettere che l'art. 127 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), stabilisce
il divieto di doppia imposizione, in ciò ispirandosi ai principi
degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, osserva che detto divieto
risulta disatteso dalla norma denunciata, da reputare, perciò,
lesiva dei canoni "di uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi;
di concorso alle spese pubbliche in ragione della singola capacità
contributiva; di imparzialità dell'amministrazione pubblica";
che l'ordinanza rileva, altresì, che, in caso di caducazione
della disposizione, nessuna disparità di trattamento si verrebbe a
configurare tra i soci che hanno regolarmente dichiarato i redditi e
quelli inadempienti, dal momento che l'omessa dichiarazione risulta
già punita sia sotto il profilo penale che amministrativo;
che si è costituito Cerami Alberto, il quale, nell'aderire
alle argomentazioni dell'ordinanza, sostiene, in particolare, che,
nella specie, l'imposizione di un'ulteriore tassazione indiretta a
carico del socio inadempiente contrasta con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, non costituendo la semplice violazione di un obbligo di
legge indice di effettiva maggiore ricchezza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, all'uopo
richiamando le pronunzie già emesse in argomento da questa Corte.
Considerato che l'ordinanza ripropone una questione che ha già
formato oggetto di esame da parte di questa Corte, con le ordinanze
n. 130 e n. 940 del 1988, n. 509 del 1989 e, in riferimento ad altra
previsione normativa sostanzialmente riconducibile alla medesima
ratio anche con la sentenza n. 186 del 1982;
che, in tali precedenti occasioni, la Corte ha già
osservato, in ordine all'art. 53 della Costituzione, che la
determinazione del quantum del tributo ben può essere collegata dal
legislatore all'osservanza di specifici oneri, a patto che essi non
siano irragionevolmente gravosi per il contribuente;
che, oltre alla violazione dell'art. 53, è stata esclusa
anche quella dell'art. 3 della Costituzione, rilevandosi, al
riguardo, che tutti i soggetti tassabili si trovano in situazione
identica dinanzi alla norma censurata, mentre non può, al tempo
stesso, riconoscersi identità di situazione fra coloro che abbiano
regolarmente osservato le previste prescrizioni e coloro che le
abbiano disattese (vedi, particolarmente, sentenza n. 186 del 1982);
che il rimettente, nel denunciare nuovamente la disposizione
(ora contenuta nell'art. 14, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986),
non propone motivi nuovi o comunque tali da indurre a mutare le
precedenti pronunzie, salvo il richiamo all'art. 97 della
Costituzione, la cui evocazione appare, peraltro, del tutto
inappropriata, vertendosi in materia dalla quale, come rileva anche
l'Avvocatura dello Stato, esula ogni discrezionalità
dell'amministrazione;
che, pertanto, la questione è da reputare manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge
16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei
dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale
minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria),
disposizione ora contenuta nell'art. 14, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla commissione
tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte