Ordinanza n. 384/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 57/1987
- art. 29legge 23/1986
usata come parametro
citata
- art. 97legge 662/1996
- art. 32d.P.R. 382/1980
- art. 12legge 341/1990
- art. 31d.P.R. 382/1980
- art. 33d.P.R. 382/1980
- art. 12d.P.R. 382/1980
- art. 2d.lgs. 29/1993
- art. 1legge 662/1996
- art. 39legge 662/1996
- art. 35TU pubblico impiego
- art. 36TU pubblico impiego
- art. 3legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i
ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui
all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in
materia di conferimento di supplenze al personale non docente della
scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987,
n. 158, promossi con due ordinanze emesse il 27 settembre 2000 dal
Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di
Lecce - sui ricorsi proposti da De Mauro Antonio e da De Vitiis
Salvatore contro l'Università degli Studi di Lecce, iscritte ai
nn. 117 e 118 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o.
nn. 117 e 118 del 2001), emesse in data 27 settembre 2000, nel corso
di altrettanti procedimenti originati dai ricorsi proposti innanzi al
Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di
Lecce - da due soggetti iscritti all'Albo degli avvocati presso la
Corte d'appello di Lecce nei confronti dei decreti con i quali il
Magnifico Rettore della locale università, che li aveva nominati
ricercatori universitari presso la Facoltà di giurisprudenza per un
triennio, a decorrere dal 1 settembre 2000, nel determinare l'intera
retribuzione, aveva implicitamente respinto l'istanza prodotta dai
ricorrenti intesa alla instaurazione di un rapporto a tempo parziale
al fine di poter proseguire l'attività forense, il predetto Collegio
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i
ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui
all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in
materia di conferimento di supplenze al personale non docente della
scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987,
n. 158;
che detta norma vieta ai ricercatori universitari, sino al
superamento del giudizio di conferma, lo svolgimento di attività
libero-professionali, consentite, invece, ai ricercatori confermati;
che, ad avviso del Collegio rimettente, detta limitazione
integrerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto
alla posizione del ricercatore confermato, nonché alle altre
posizioni funzionali del personale docente dell'università, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, oltre a determinare un
vulnus ai principi consacrati nell'art. 97 della Carta
costituzionale;
che nelle ordinanze si rileva, al riguardo, che la legge
23 dicembre 1996, n. 662, consentendo il tempo parziale per tutti i
rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, ha ammesso la
possibilità in via generale di esercizio di attività libero
professionale, fatte salve le eccezioni espressamente previste da
norme speciali;
che, pertanto, la sopravvivenza nel sistema della
disposizione impugnata, in quanto norma speciale e di settore, appare
al giudice rimettente fuori discussione;
che, peraltro, premesso che, secondo la ratio legis
desumibile dalla legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 57), il
ricercatore universitario non confermato non opera nell'ambito dei
compiti di sicurezza dello Stato, né involge nella sua attività
interessi e funzioni dello Stato rientranti tra quelle indicate nella
stessa legge citata, il Tar lamenta la irragionevolezza di un
trattamento differenziato e deteriore riservato ai ricercatori
universitari non confermati, anche in considerazione della
eccezionalità di tale limitazione all'accesso a tempo parziale
rispetto ai principi generali che regolano le incompatibilità del
personale docente dell'università, ed avuto riguardo altresì alla
sostanziale omogeneità delle funzioni svolte dal ricercatore non
confermato rispetto a quello confermato;
che nei giudizi introdotti con le anzidette ordinanze è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
inammissibilità o la infondatezza della questione sollevata, ponendo
in rilievo, sotto il primo profilo, la mera enunciazione del
contrasto della norma impugnata con l'art. 97 della Costituzione, e
la genericità dell'affermazione, addotta dal Collegio rimettente a
sostegno della denunciata disparità di trattamento, della
sostanziale omogeneità delle funzioni svolte dal ricercatore non
ancora confermato rispetto a quello confermato;
che, nel merito, l'Avvocatura sottolinea la diversa posizione
organica di attesa di conferma in ruolo o di avvenuta conferma, che
caratterizza le figure poste a raffronto, e che, si osserva nelle
memorie, non è priva di conseguenze sul piano delle funzioni, solo
ai ricercatori confermati riferendosi le disposizioni del secondo
comma dell'art. 32 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, integrate
dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, né sarebbe
arbitraria la scelta del legislatore di richiedere ai ricercatori,
fino al superamento del giudizio di conferma, di operare a tempo
pieno nella prospettiva della migliore e più completa formazione
professionale finalizzata al definitivo inserimento nella
organizzazione universitaria.
Considerato che, avuto riguardo alla identità delle questioni
sollevate con le due ordinanze, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con un unico provvedimento;
che risultano diverse la posizione organica e di status, ed,
in parte, di funzioni del ricercatore universitario non confermato
rispetto a quello confermato (v. artt. 31, 32, secondo comma, 33, e
34, settimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; art. 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341), così come diversa è la funzione
del primo periodo di attività di ogni soggetto che si inserisce per
la prima volta in un rapporto con un organismo di ricerca o di
cultura o di attività di alta specializzazione, per il periodo
iniziale di prova o di attesa della conferma;
che non risulta la manifesta irragionevolezza né la palese
arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore di
pretendere un iniziale periodo di attività a tempo pieno, con
esclusione, in attesa del superamento del giudizio di conferma (o di
prova), di attività libero-professionali connesse alla iscrizione ad
albi, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura
di appartenenza;
che, in altri termini, il legislatore ha inteso stabilire,
con una disposizione speciale per i ricercatori universitari - in
linea con la specialità del rapporto di impiego dei professori e
ricercatori universitari (art. 2, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29) - in attesa del superamento del giudizio di
conferma - tre anni più due in caso di un primo giudizio sfavorevole
-, la esclusività temporanea dell'attività (attività di ricerca e
scientifica, compiti didattici integrativi) nell'ambito della
struttura universitaria in cui è incardinato il ricercatore stesso,
in modo che questi non sia distratto, nel primo periodo di formazione
e di prova, per effetto dello svolgimento di attività professionali
esterne;
che la non palese arbitrarietà della scelta del legislatore
risulta confermata dal rilievo dei profili finanziari ed
organizzatori privatistici assunti in via generale dal legislatore
nel consentire a dipendenti delle pubbliche amministrazioni il tempo
parziale e l'iscrizione in albi professionali (art. 1, comma 56 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 39, comma 18,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449; decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, artt. 35 e 36); mentre nel settore dei ricercatori
universitari possono ragionevolmente essere considerate prevalenti,
nel periodo che precede la valutazione della attività scientifica e
di didattica integrativa svolta nel triennio, esigenze di verifica
attitudinale e di formazione iniziale alla ricerca e alla didattica;
che di conseguenza la questione di legittimità
costituzionale è manifestamente infondata sia sotto il profilo
dell'art. 3, che dell'art. 97 Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i ricercatori
universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29,
comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di
conferimento di supplenze al personale non docente della scuola),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di
Lecce - con le due ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte