Ordinanza n. 385/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6-terr.d.l. 1150/1967
usata come parametro
citata
- art. 14legge 408/1949
- art. 6-terlegge 1497/1939
- art. 6-terlegge 408/1949
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 ter d.l.
11 dicembre 1967 n. 1150 (agevolazioni tributarie in materia di
edilizia) convertito con modif. nella legge 7 febbraio 1968 n. 26,
giudizio promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dalla
Commissione tributaria di primo grado di La Spezia sul ricorso proposto
da Guidi Adele, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno
1978.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Guidi Adele,
avente ad oggetto agevolazioni tributarie per la costruzione di edifici
di abitazione, previste dall'art. 14 l. 2 luglio 1949 n. 408, la
Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza del 15
dicembre 1977 (reg. ord. n. 179 del 1978) sollevava, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
ter d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150 conv. in l. 7 febbraio 1968 n. 26,
concernente l'ambito di applicabilità di dette agevolazioni;
che la Commissione esponeva che la Guidi aveva acquistato nel
territorio del Comune di Montignoso un'area necessaria a costruire una
casa di abitazione ed aveva invocato il beneficio dell'imposta fissa di
registro;
che l'Ufficio del registro, ritenuto che il beneficio non potesse
applicarsi per la parte di suolo eccedente l'area coperta, aveva
notificato un'ingiunzione di pagamento per il recupero dell'imposta
relativa a detta eccedenza;
che la contribuente aveva presentato ricorso, richiamando il sopra
citato art. 6 ter, il quale stabilisce che "nei comuni dotati di piano
regolatore generale o di programma di fabbricazione" i benefici di cui
alla l. n. 408 del 1949 si applicano "all'intera area necessaria per
realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme e prescrizioni
urbanistiche per le zone residenziali";
che, ciò premesso, la Commissione osservava come la ricorrente
aveva dovuto lasciare non edificata una parte dell'area acquistata, in
osservanza del locale piano territoriale paesistico, redatto sulla base
della l. 29 giugno 1939 n. 1497;
che il citato art. 6 ter era di stretta interpretazione e perciò
non permetteva l'applicazione dei benefici tributari quando la
necessità di lasciare non edificata una parte dell'area fosse imposta
da disposizioni diverse (nella specie: piani paesistici) da quelle
contenute nei piani regolatori o nei programmi di fabbricazione;
che la Commissione riteneva che, per effetto di tale disciplina, a
situazioni analoghe corrispondevano, senza plausibile giustificazione,
trattamenti diversi;
che pertanto essa impugnava il citato art. 6 ter "nella parte in
cui non estende l'art. 14 l. 2 luglio 1949 n. 408, e successive
modificazioni, alle zone residenziali che soggiacciano a norme e
prescrizioni di piani territoriali paesistici per l'intera area
necessaria a realizzare i volumi fabbricabili stabiliti da dette norme
e prescrizioni";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
sosteneva la non fondatezza della questione.
Considerato che le disposizioni legislative in cui sono previste
agevolazioni tributarie hanno carattere derogatorio e costituiscono
frutto di scelte del legislatore, sindacabili dal giudice di
legittimità costituzionale soltanto se irrazionali o ingiustificate;
che nella specie la norma denunciata (cit. art. 6 ter d.l. 11
dicembre 1967 n. 1150, conv. con modificazioni in legge 7 febbraio 1968
n. 26) prevede i benefici tributari di cui all'art. 14 l. 2 luglio 1949
n. 408 e succ. mod. (imposta fissa di registro e riduzione al quarto di
quella ipotecaria) per il trasferimento dell'intera area necessaria a
realizzare in zone residenziali i volumi fabbricabili stabiliti dal
piano regolatore generale o dal programma di fabbricazione, mentre non
vi comprende le analoghe prescrizioni dei piani paesistici;
che le due situazioni messe a raffronto, contrariamente a quanto
ritiene il giudice a quo, sono profondamente eterogenee;
che, invero, la ricordata agevolazione tributaria trova il suo
fondamento nel fine, perseguito dal legislatore, di incentivare le
costruzioni nelle zone destinate all'espansione edilizia, fine a cui è
data speciale rilevanza anche rispetto all'ordinaria imposizione
tributaria;
che, per contro, nelle località incluse nei piani paesistici viene
prevalentemente in considerazione la salvaguardia
estetico-paesaggistica delle zone protette, per cui sono imposti dai
detti piani divieti o limitazioni alle costruzioni (cfr. cit. l. 29
giugno 1939 n. 1497 con il relativo regolamento approvato con R.D. 3
giugno 1940 n. 1357; e, ora, anche, d.l. 27 giugno 1985 n. 312
convertito nella l. 8 agosto 1985 n. 431);
che quindi, rispetto alle zone protette per le loro bellezze
naturali, non ricorre certamente la medesima ratio della denunciata
disposizione, risultando anzi evidente, in base a quanto ora detto, la
profonda differenza, se non la contrapposizione, tra le due situazioni
messe a confronto dall'ordinanza di rimessione;
che in conclusione la questione si presenta manifestamente non
fondata.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 ter d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150, come
convertito in l. 7 febbraio 1968 n. 26, sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di La
Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte