Ordinanza n. 385/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1989 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma
primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'I.V.A.), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1988, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Padova sui ricorsi riuniti
proposti da Zancanella Cirillo contro l'Ufficio I.V.A. di Padova,
iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento promosso da Cirillo
Zancanella avverso gli avvisi di accertamento induttivo relativi agli
anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 notificatigli dall'Ufficio
I.V.A. di Padova, la Commissione tributaria di primo grado di quella
città ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in
riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, della Costituzione la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'I.V.A.) nella parte in cui non consente la detrazione
dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalle
dichiarazioni mensili o trimestrali ancorché sia documentata da
regolari fatture;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata non
consentendo la rivalsa per la parte di imposte risultanti da fatture
regolari ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o trimestrali -
si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., disattendendo il
principio direttivo, enunciato dalla legge delega 9 ottobre 1971 n.
825, della rivalsa obbligatoria dell'imposta assolta
dall'intermediario;
che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, la norma
denunciata violerebbe anche l'art. 53, secondo comma, Cost., poiché
"attraverso uno speciale schema di accertamento tributario" introduce
"una vera e propria misura sanzionatoria, in tal modo snaturando la
struttura e la funzione tipica del tributo";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
presente giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che identica questione è stata già decisa da questa
Corte nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanza n. 108
del 1988) in base alle considerazioni che la legge delega n. 825 del
1971 "prevedeva espressamente che al principio della detrazione
dell'I.V.A. potessero apportarsi le eccezioni necessarie per
prevenire evasioni" e che "l'ordinamento tributario per sua natura si
fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del
contribuente", sì che "il legislatore può, nella sua
discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di
tali doveri purché non risultino superati i limiti della
ragionevolezza, il che nella specie evidentemente non accade";
che non sono stati addotti elementi nuovi o ulteriori tali da
far rivedere tale indirizzo giurisprudenziale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata,
in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Padova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte