Ordinanza n. 385/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 408/1990
usata come parametro
citata
- art. 1legge 353/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3,
della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di
riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),
promossi con tre ordinanze emesse il 3 novembre 1992 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Pisa sui ricorsi proposti da
Mario Brunese ed altri contro l'Ufficio del registro di San Miniato,
iscritte ai nn. 36, 37 e 38 del registro ordinanze 1994 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pisa, nel
corso del giudizio sul ricorso proposto da Mario Brunese ed altri
avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio del registro di San Miniato
in ordine ad un'istanza di rimborso di imposta di donazione, con
ordinanza del 3 novembre 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il
21 gennaio 1994 (R.O. n. 36 del 1994), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui fissa al 16 dicembre 1990 -
data della entrata in vigore del nuovo saggio degli interessi legali
nella più elevata misura del dieci per cento - la decorrenza del
sistema di determinazione, indicato dallo stesso art. 13, della base
imponibile ai fini del calcolo della imposta di registro sulle
donazioni con riserva di usufrutto;
che, ad avviso del Collegio remittente, tale disposizione si
porrebbe in contrasto con il "dettato costituzionale" per il suo
carattere retroattivo;
che identica questione è stata sollevata dalla medesima
Commissione tributaria con altre due ordinanze, emesse in data 3
novembre 1992 (R.O. nn. 37 e 38 del 1994);
che nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
per carenza di indicazione, nella ordinanza di rimessione, sia della
norma che si intende sottoporre al giudizio di costituzionalità, sia
della disposizione costituzionale che si assume violata, e
sostenendo, nel merito, la infondatezza;
Considerato che le questioni, per l'identità dell'oggetto,
debbono essere riunite e trattate congiuntamente;
che deve preliminarmente essere disattesa la formulata eccezione
di inammissibilità: per un verso, infatti, dalla esposizione del
fatto e dall'intero contesto delle ordinanze di rimessione risulta in
modo univoco che la censura è diretta nei confronti dell'art. 13,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 nella parte in cui
fissa retroattivamente al 16 dicembre 1990 la decorrenza della
applicazione dei nuovi coefficienti di calcolo della base imponibile
sulla quale determinare l'imposta di registro sulle donazioni con
riserva di usufrutto; per l'altro, le ordinanze consentono la
individuazione della norma costituzionale, da porre come parametro
del giudizio di costituzionalità, pur se ad essa viene fatto solo
implicito riferimento attraverso il richiamo al principio di
irretroattività (cfr. sentenza n. 313 del 1990): questo, infatti,
trova affermazione nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
che deve, pertanto, intendersi invocato dal collegio remittente;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.,
da ultimo, sentenze n. 397, n. 153 e n. 6 del 1994), il principio di
irretroattività della legge, pur riconosciuto come principio
generale dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari
del codice civile, ha ottenuto in sede costituzionale garanzia
specifica soltanto con riguardo alla materia penale attraverso il
citato art. 25, secondo comma, della Costituzione; sicché, al di
fuori di quella, unico limite alla possibilità per il legislatore di
adottare norme aventi efficacia retroattiva è dato dalla esigenza
che esse non si pongano in contrasto con altri valori
costituzionalmente protetti e che trovino adeguata giustificazione
sul piano della ragionevolezza (v. le già citate sentenze n. 153 e
n. 6 del 1994);
che, sotto il primo profilo, non sono specificamente dedotte
censure che coinvolgano il contrasto con altri valori
costituzionalmente protetti; che, sul piano della ragionevolezza, è
sufficiente rilevare, ai fini dell'infondatezza, che la norma oggetto
del giudizio di costituzionalità è conseguente all'entrata in
vigore, con decorrenza dal 16 dicembre 1990, del nuovo tasso degli
interessi legali, innalzato dal cinque al dieci per cento annuo
dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Tale operazione ha
reso, altresì, necessario l'intervento del legislatore inteso a
modificare, con la stessa decorrenza, il sistema di calcolo del
valore dell'usufrutto ai fini della determinazione della imposta in
questione - agganciato ancora, secondo la precedente formulazione
legislativa, al previgente tasso - per evitare distorsioni o
applicazioni clamorosamente ingiustificate; che, in tale ottica, la
norma impugnata sfugge ad ogni censura di irragionevolezza
risultando, al contrario, finalizzata a ristabilire, attraverso la
individuazione di nuovi coefficienti, quella sostanziale identità di
trattamento con il previgente regime di calcolo della imposta di
registro in caso di riserva di usufrutto, profondamente alterata
dalla previsione della più elevata misura del nuovo saggio legale.
Di guisa che, anche in via interpretativa si sarebbe potuto
concludere nel senso della necessità di un'applicazione retroattiva
dei nuovi coefficienti di calcolo stabiliti dalla legge 29 dicembre
1990, n. 408, come, del resto, era avvenuto in numerosi casi
attraverso il pagamento dell'imposta nella misura prevista dalla
nuova normativa;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della
legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e
fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),
sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte