Ordinanza n. 385/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 1420/1971
usata come parametro
citata
- art. 21legge 67/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo
comma, della legge (recte: d.P.R.) 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme
in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), promosso con
ordinanza emessa il 23 ottobre 2001 dal Tribunale di Sanremo nel
procedimento civile vertente tra Bruzzone Mirko e l'ENPALS, iscritta
al n. 954 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Bruzzone Mirko e dell'ENPALS
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale,
promossa nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo per ottenere il
ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera
effettivamente percepita, il Tribunale di Sanremo, in funzione di
giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 12, settimo comma, della legge (recte: d.P.R.) 31 dicembre
1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo);
che la norma impugnata - tanto nella sua versione originaria
quanto in quella attualmente vigente - stabilisce che il limite
massimo della retribuzione giornaliera utilizzabile per il computo
del trattamento pensionistico è fissato in lire 315.000, mentre per
i lavoratori assicurati col regime generale, gestito dall'Istituto
nazionale dellaprevidenza sociale, l'art. 21, comma 6, della legge
11 marzo 1988, n. 67, prevede che la retribuzione eccedente quella
fissata nel tetto pensionabile venga computata, con aliquota
decrescente, ai fini della determinazione di un'ulteriore quota di
pensione che va a costituire parte integrante di quella già erogata;
che a dire del remittente, in sostanza, i lavoratori
assicurati dall'ENPALS vengono a trovarsi in una situazione peggiore
rispetto a quella di tutti gli altri, poiché la soglia della
retribuzione pensionabile è per loro fissata in lire 315.000
giornaliere, il che costituisce ancor più violazione del principio
di eguaglianza in quanto l'art. 2, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971 stabilisce che le
retribuzioni fino ad un milione di lire vengono assoggettate a
prelievo contributivo in favore del Fondo pensioni gestito
dall'ENPALS;
che il sistema normativo così delineato verrebbe a creare
una "grave discriminazione tra categorie omogenee di cittadini", tale
da imporre una declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma impugnata, nella parte in cui fissa la soglia di lire 315.000
per la retribuzione giornaliera pensionabile;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
che si sono costituiti la parte privata ricorrente e
l'ENPALS, entrambi con atto depositato fuori termine.
Considerato che l'ordinanza del Tribunale di Sanremo non contiene
elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del requisito
preliminare della rilevanza, poiché non fornisce le necessarie
informazioni sulla fattispecie concreta posta all'esame del
giudicante;
che, in particolare, non vengono specificati il momento in
cui il ricorrente è stato collocato in pensione e quale sia il
titolo della medesima, né viene chiarito se ed in quale misura le
retribuzioni giornaliere da lui percepite abbiano ecceduto la soglia
pensionabile di lire 315.000;
che tale carenza di descrizione della fattispecie concreta,
traducendosi in un vizio di motivazione sulla rilevanza, determina la
manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in
materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo,
in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte