Ordinanza n. 386/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 685/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 71legge 685/1975
citata
- art. 26legge 685/1975
- art. 28legge 685/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2,
lett. a), 26, comma primo, e 28, comma primo, in relazione
all'art. 71, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con
ordinanze emesse il 26 marzo 1980 dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Bolzano, il 29 dicembre 1980 dal
Giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì e il 28
novembre 1983 dal Tribunale di Oristano, iscritte rispettivamente al
n. 715 del registro ordinanze 1980, al n. 246 del registro ordinanze
1981 e al n. 93 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980, n. 255
dell'anno 1981 e n. 169 dell'anno 1984;
Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che il giudice istruttore presso il Tribunale
di Bolzano, con ordinanza 26 marzo 1980, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2, lett. a) e 26,
primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina
degli stupefacenti, nella parte in cui puniscono la coltivazione e la
detenzione di canapa indiana, distinguendola dalla cannabis sativa,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì, con
ordinanza 29 dicembre 1980, ha sollevato altra questione
relativamente agli artt. 26, primo comma e 28, primo comma, in
relazione all'art. 71, della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685,
per violazione degli artt. 25, secondo comma e 27, primo comma, della
Costituzione;
che il Tribunale di Oristano, con ordinanza 28 novembre 1983, ha
analogamente denunciato gli artt. 26, primo comma e 28, primo comma,
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativamente all'ipotesi
criminosa della coltivazione della canapa indiana, in riferimento
all'art. 25, secondo comma della Costituzione;
che tutti i giudici rimettenti pongono a base della denuncia
l'erroneo presupposto che il legislatore avrebbe assunto a base della
disciplina, secondo cui sarebbe possibile distinguere botanicamente,
con criteri univoci, la "canapa indiana" (cannabis indica), la cui
coltivazione è vietata, da altre varietà di canapa note (cannabis
sativa, americana, messicana, ecc.), la coltivazione delle quali è
esclusa dalla punibilità; mentre tale distinzione sarebbe allo stato
impossibile o non verificabile, anche secondo recenti e accreditati
studi scientifici, indipendentemente dal luogo e dalle condizioni di
coltura;
che, di conseguenza, la disciplina creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento fra i cittadini, per la possibilità che
siano esenti da controllo (e da pena) o, all'inverso, soggetti al
controllo e alla pena coloro che coltivano specie di canapa diverse,
con presumibile analogo contenuto di sostanze stupefacenti;
che, d'altro canto, la indeterminatezza delle norme circa i
parametri di individuazione della canapa con potenzialità
stupefacente, o la indisponibilità di criteri per circoscrivere
l'operatività delle norme (e la punibilità) alla "canapa indiana",
comporterebbero la violazione del principio di tassatività della
fattispecie penalmente rilevante, che impone l'esclusione della
analogia in malam parte;
che, inoltre, la mancata conoscenza, da parte del destinatario
della norma incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del
fatto incriminato, delineerebbe la violazione del principio di
personalità della responsabilità penale;
Considerato, in diritto, che le questioni sono analoghe, talché i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che, nonostante la diversa prospettazione delle questioni, la
Corte è chiamata unicamente a pronunciarsi sulla scelta effettuata
in materia dal legislatore nell'uso della sua discrezionalità
tecnica, non sindacabile in questa sede (v. sentenze nn. 52/1985 e
189/1986), a meno che non ne sia evidente l'arbitrarietà: il che non
ricorre quando convenzioni internazionali, che hanno ricevuto la più
larga adesione e alle quali l'Italia si è obbligata ad adempiere,
includano la cannabis indica nelle sostanze stupefacenti la cui
diffusione va inibita e penalmente sanzionata (s. 170/1982);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma. Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2, lett.
a), 26, primo comma e 28, primo comma della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e
27, primo comma, della Costituzione, con ord. 26 marzo 1980 (n.
715/1980 reg. ord.) dal Tribunale di Bolzano, con ord. 29 dicembre
1980 (n. 246/1981 reg. ord.) dal giudice istruttore presso il
Tribunale di Forlì, e con ord.
28 novembre 1983 (n. 93/1984 reg. ord.) dal giudice istruttore presso
il Tribunale di Oristano.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte