Ordinanza n. 386/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice
di procedura civile (Termine d'efficacia del provvedimento), promosso
con ordinanza emessa il 1° ottobre 1982 dal Tribunale di Palermo,
iscritta al n. 905 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Concetta
Tuzzolino, vedova di Angelo Rizzo, deceduto senza testamento, in
proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore, contro
Pietro e Giovanni Rizzo per ottenere la condanna dei convenuti alla
restituzione di beni da essi posseduti senza titolo e di proprietà
del defunto Angelo Rizzo, il Tribunale di Palermo sospendeva di
pronunciarsi sulla convalida del sequestro giudiziario dei beni
immobili oggetto della controversia, disposto dal giudice istruttore
con provvedimento emesso fuori udienza il 7 dicembre 1981 ed eseguito
oltre il termine di trenta giorni dalla sua pronuncia, ed ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 675 c.p.c., nella parte in cui non
prevede che, in caso di sequestro emesso fuori d'udienza, il termine
di trenta giorni per la sua esecuzione, stabilito dalla stessa norma
a pena di inefficacia, decorra dalla comunicazione del provvedimento
alla parte invece che dalla pronuncia del provvedimento;
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata interpretata
dalla giurisprudenza nel senso che il termine di trenta giorni per
l'esecuzione del sequestro decorre appunto dalla emissione del
provvedimento, anche se avvenuta fuori udienza, e non dalla sua
comunicazione alla parte interessata - potrebbe determinare, da un
lato, una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti
interessati all'esecuzione di un sequestro a seconda che il relativo
provvedimento sia pronunciato in udienza o fuori udienza e,
dall'altro lato, discriminerebbe arbitrariamente "le parti in
relazione al fatto del tutto casuale della maggiore o minore
tempestività della notifica dell'avviso di cancelleria";
Considerato che, nell'istituire un termine di efficacia di trenta
giorni del provvedimento di sequestro, alla cui scadenza cessa
l'autorizzazione ad eseguire il sequestro stesso, il legislatore ha
giustamente posto, a carico della parte interessata alla misura
cautelare, un preciso onere di diligenza strettamente connesso con la
natura di detta misura, che esige una rapida esecuzione;
che l'adempimento di tale onere di diligenza implica
preliminarmente, per un evidente nesso logico, che il sequestrante -
nella ipotesi in cui il provvedimento venga emesso fuori dell'udienza
- segua lo svolgimento della procedura da lui messa in moto e venga
così a conoscenza dell'avvenuto deposito del provvedimento
richiesto;
che la previsione di un attivo impegno della parte istante
nell'informarsi sull'esito del procedimento da essa promosso non può
certo considerarsi intrinsecamente irrazionale perché intimamente
connesso alla sua richiesta, sicché non è configurabile alcuna
violazione del diritto di difesa;
che per le suesposte ragioni la norma impugnata non è
contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost. e la questione sollevata dal
Tribunale di Palermo va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 675 c.p.c. sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte