Ordinanza n. 386/1993
Altra decisione · depositata il 09/11/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 23 del registro
conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in
cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei
confronti del Senato della Repubblica, sorto in relazione alle
deliberazioni dell'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1993, con le
quali l'autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Severino
Citaristi è stata negata per i capi di imputazione concernenti le
ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
(lettere a, c, e, e g della domanda formulata il 6 novembre 1992 e
trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia al Senato della
Repubblica il 18 novembre 1992; lettere a, c, e, e f della domanda
formulata il 16 dicembre 1992 e trasmessa dal Ministro di grazia e
giustizia al Senato della Repubblica il 5 gennaio 1993) ed è stata
concessa per i capi di imputazione concernenti le ipotesi di
violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti
(lettere b, d, f, e h della richiesta in data 6 novembre 1992 e
lettere b, d e g della richiesta in data 16 dicembre 1992).
Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli avvocati Valerio Onida e Giuseppe Frigo per la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano e gli avvocati Stefano
Grassi e Marcello Gallo per il Senato della Repubblica;
Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è
stata promulgata la legge costituzione 29 ottobre 1993, n. 3
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, Serie
Generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68
della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione
della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento
penale un membro del Parlamento;
che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel
presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte
ricorrente e il Senato della Repubblica siano nuovamente sentiti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte