Ordinanza n. 386/1995
Altra decisione · depositata il 25/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bislegge 354/1975
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 15legge 306/1992
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 58-terlegge 356/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
della legge 27 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1994 dal
Tribunale di sorveglianza di Sassari sull'istanza proposta da Costa
Giovanni, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con una
prima ordinanza del 23 settembre 1993 (r.o. n. 736 del 1993), aveva
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7
agosto 1992, n. 356, nella parte in cui subordina l'ammissione del
condannato al regime della semilibertà al presupposto della
collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58- ter della
medesima legge;
che il giudice a quo, data l'applicabilità di tale regime
normativo anche ai condannati con sentenza definitiva anteriore alla
data di entrata in vigore della nuova disciplina, ne ravvisava il
contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., ritenendo che il
principio di non retroattività della legge penale dovesse estendersi
anche "alle disposizioni di natura sostanziale relative alla
modalità di esecuzione della pena ed in particolare alle misure alternative alla detenzione";
che il medesimo giudice ravvisava inoltre il contrasto della
norma impugnata con l'art. 3 Cost., perché l'applicazione
retroattiva della nuova disciplina avrebbe concretato un diseguale
trattamento di condannati i quali avessero parimenti espiato il
periodo minimo di pena previsto dalla legge per l'ammissione alla
semilibertà, a seconda che, prima dell'entrata in vigore della
medesima disciplina, anche per circostanze casuali, il relativo
procedimento di sorveglianza fosse stato o meno definito;
che questa Corte, con ordinanza n. 367 del 1994, ha ordinato la
restituzione degli atti al predetto Tribunale di sorveglianza, per
nuovo esame della rilevanza della questione, data la possibile
incidenza sulla stessa della sopravvenuta sentenza n. 357 del 1994,
con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del
1975, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, nella
parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del
medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la
limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella
sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con
la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata;
che con la nuova ordinanza di rimessione, ora all'esame della
Corte, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, riproponendo la
medesima questione di legittimità costituzionale, di cui afferma la
perdurante rilevanza, osserva che dalla "motivazione della sentenza
(di condanna), e dalla stessa entità della condanna inflitta, appare
evidente la circostanza che la partecipazione del Costa Giovanni al
fatto criminoso sia tutt'altro che marginale, né d'altra parte
questa circostanza è stata prospettata da questo Collegio
nell'ordinanza di rimessione (precedente)", sicché nessuna incidenza
può avere sulla fattispecie la sentenza n. 357 del 1994, per la
quale si può prescindere da una collaborazione rilevante ai fini
dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione solo nei casi
di limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella
sentenza di condanna;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, successivamente alla riproposizione della
questione, questa Corte, con sentenza n. 68 del 1995, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del medesimo art.
4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, "nella
parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del
medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui
l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato
con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione
con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata", con ciò venendosi a superare il ristretto
ambito della limitata partecipazione al fatto criminoso preso in
considerazione dalla precedente sentenza n. 357 del 1994;
che nella prima ordinanza di rimessione, ove si trovano più
completamente esposte le ragioni dei dubbi di incostituzionalità
ravvisati dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, ribaditi con la
seconda ordinanza, si precisa tra l'altro che il richiedente la
semilibertà aveva, durante il processo di cognizione, "optato per un
atteggiamento di sostanziale rifiuto a qualunque forma di
collaborazione", e ciò a differenza di "alcuni dei correi, i quali
prestarono un'attività collaborativa con gli organi inquirenti e
contribuirono pertanto a fare luce completa sulle dinamiche e sulle
modalità di compimento del reato, determinando le precise
responsabilità dei compartecipi al reato e facendo luce su tutti gli
aspetti del sequestro di persona commesso";
che in tal modo, si precisa ancora nell'ordinanza, "al Costa
veniva sostanzialmente preclusa qualunque possibilità di
collaborazione futura ( ..), non esistendo più alcun elemento
residuo di incertezza su cui far luce";
che dunque, secondo quanto espressamente affermato
dall'autorità rimettente, l'ostacolo alla concedibilità della
misura alternativa richiesta deriva dalla mancanza del requisito
della collaborazione con la giustizia, che non sarebbe comunque più
prestabile da parte del condannato, non potendo ormai una eventuale
condotta collaborativa essere "utile" nei sensi precisati dall'art.
58- ter dell'ordinamento penitenziario, in relazione all'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con la
sentenza di condanna;
che tale ostacolo, peraltro, potrebbe nella specie essere venuto
meno, a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 4- bis
recata, in parte qua, dalla citata sentenza n. 68 del 1995, emessa
dopo la proposizione della nuova ordinanza di rimessione;
che, pertanto, questa Corte deve necessariamente provvedere a
una nuova restituzione degli atti al giudice a quo, per ulteriore
esame della rilevanza della questione, questa volta basato sul novum
rappresentato dalla sentenza n. 68 del 1995.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Sassari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte