Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 14legge 122/1951
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 83/11 della

legge 23 dicembre 1966, n. 1147 [recte: dell'articolo 83/11 del

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali), introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966,

n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale

amministrativo)], promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1999

dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia,

iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione del ricorrente nel giudizio

principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1999, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo

83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 [recte: dell'articolo

83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per

la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali), introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966,

n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale

amministrativo)], in relazione all'articolo 24 della Costituzione, in

quanto fa decorrere il termine a ricorrere, anche nelle controversie

riguardanti la collocazione in graduatoria dei candidati non eletti,

dalla data della proclamazione degli eletti e non dall'effettiva

conoscenza dell'atto lesivo da parte del candidato;

che il remittente è investito di un ricorso in materia

elettorale, proposto, ai sensi degli artt. 83/11 e 84 del d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570, ma ampiamente fuori termine, da un candidato non

eletto, per l'annullamento e la rettifica delle operazioni elettorali

relative alle elezioni del presidente della provincia di Udine e del

Consiglio provinciale svoltesi il 13 giugno 1999;

che il tribunale amministrativo regionale riferisce che la

questione è stata eccepita nel giudizio principale dal ricorrente,

il quale, ben consapevole di aver prodotto tardivamente ricorso, ha

prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11 della

legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (recte: del d.P.R. n. 570 del 1960),

rilevando che la tassatività del termine a ricorrere di trenta

giorni dalla proclamazione degli eletti comporterebbe la violazione

del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e

interessi legittimi, sancito dall'art. 24 della Costituzione, nel

caso di mancata piena conoscenza da parte dell'interessato del

contenuto del provvedimento lesivo;

che il giudice a quo fa propria la questione così

prospettata, rilevando inoltre che il ricorrente è un candidato

risultato non eletto, per cui la lesione dei suoi interessi non

emergerebbe dalla pubblicità data ai risultati elettorali tramite la

pubblicazione del manifesto contenente i nomi degli eletti;

che, ad avviso del tribunale amministrativo regionale, nel

caso in esame, tutto interno alla graduatoria dei non eletti, la

brevità e la perentorietà del termine non sarebbero quindi

giustificate "dalla superiore esigenza di garantire la certezza

giuridica della composizione degli organi elettivi";

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo

evidenzia come solo la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della norma censurata consentirebbe al ricorrente di agire in

giudizio;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, e

ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, fuori termine, si è costituito anche il ricorrente nel

giudizio a quo chiedendo che questa Corte dichiari l'illegittimità

costituzionale della norma censurata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 83/11 della legge 23 dicembre 1966,

n. 1147 [recte: dell'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960,

n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,

n. 1147], sul contenzioso elettorale amministrativo, nella parte in

cui fa decorrere il termine di trenta giorni per il ricorso, anche

nelle controversie riguardanti la collocazione in graduatoria dei

candidati non eletti, dalla data della proclamazione degli eletti e

non dall'effettiva conoscenza da parte del candidato del vizio che

inficia l'atto lesivo;

che, ad avviso del remittente, tale previsione violerebbe

l'articolo 24 della Costituzione poiché la lesione dell'interesse

del candidato non sarebbe rilevabile sulla base dei risultati

elettorali pubblicati nel manifesto contenente i nomi dei candidati

eletti, ma dalla piena conoscenza di tutte le operazioni elettorali

che precedono la proclamazione;

che per di più, sempre secondo il remittente, l'esigenza di

garantire la certezza giuridica della composizione degli organi

elettivi non avrebbe ragione di esser fatta valere quando si tratti

di controversie fra non eletti per il miglioramento della rispettiva

posizione in graduatoria;

che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa

Corte che, in presenza di termini stabiliti a pena di decadenza, non

può parlarsi di vulnerazione del diritto di difesa quando il momento

iniziale di decorrenza del termine sia certo e gli oneri di attività

dei quali venga gravato l'interessato non eccedano la normale

diligenza (sentenze nn. 179 del 1999, 111 del 1998, 446 del 1997 e

223 del 1996);

che, con riferimento all'atto di proclamazione degli eletti,

mentre il momento iniziale di decorrenza del termine per ricorrere è

indubitabilmente certo, anche la rilevazione dei vizi dai quali la

proclamazione possa risultare affetta non comporta per l'interessato

oneri eccedenti la normale diligenza e diversi da quelli propri di

tutti i procedimenti giurisdizionali in materia elettorale, ai quali

è sempre connaturata l'esigenza di speditezza dell'accertamento e di

stabilità del risultato;

che, ai fini della conoscenza delle operazioni elettorali e

dei risultati degli scrutini, nelle elezioni per i Consigli

provinciali, ciascun gruppo di candidati può designare, presso ogni

seggio, presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e presso

l'ufficio elettorale centrale (art. 14, comma 5, della legge 8 marzo

1951, n. 122), propri rappresentanti, ai quali si presume che il

candidato appartenente al gruppo possa rivolgersi per attingere

notizie circa la correttezza delle operazioni di scrutinio e della

relativa verbalizzazione;

che inoltre è operante, in materia, il principio generale

recepito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi), secondo il quale chiunque abbia interesse, per la

tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di accesso

ai documenti amministrativi;

che, pertanto, i verbali dell'ufficio elettorale

circoscrizionale e dell'ufficio elettorale centrale (artt. 22 e 24

della legge n. 122 del 1951), copia dei quali è peraltro inviata

alla Prefettura, devono ritenersi accessibili anche ai candidati,

innegabilmente titolari di un interesse qualificato;

che, quanto alla asserita inadeguatezza del termine di trenta

giorni dalla proclamazione degli eletti per il ricorso in sede

giurisdizionale, deve ribadirsi che tale termine, pur ridotto della

metà rispetto a quello ordinario stabilito per l'impugnazione degli

atti della pubblica amministrazione, non è privo di giustificazione,

in ragione dell'interesse, che non può esser disconosciuto in

procedimenti di tal genere, alla rapida composizione degli organi

elettivi;

che il termine di 30 giorni non può essere ritenuto

incongruo neppure in relazione alle controversie nelle quali il

ricorrente si limiti, come nella specie, a lamentare la mancata

attribuzione di suffragi effettivamente conseguiti e non anche

l'erronea attribuzione di voti ad altri candidati che lo precedono

nella graduatoria, giacché tali vicende contenziose incidono

potenzialmente sulla posizione degli eletti e quindi sulla stessa

composizione dell'organo elettivo;

che inoltre il parametro costituzionale evocato dal

remittente non impone di stabilire diverse decorrenze del termine per

ricorrere a seconda che la posizione del ricorrente interferisca o

meno con quella degli eletti, perché, se così fosse, la

procedibilità del ricorso, in contrasto con elementari regole

processuali, verrebbe a dipendere da un anticipato accertamento

giudiziale sul numero dei voti non attribuiti al ricorrente e,

quindi, sul merito della controversia;

che la disposizione censurata, sotto nessuno dei profili

denunciati, può essere tacciata del vizio che le attribuisce

l'ordinanza di rimessione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio

1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto

dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147 (Modificazioni

alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata, in

riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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