Ordinanza n. 386/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 83Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 2legge 1147/1996
- art. 83legge 1147/1966
- art. 2legge 1147/1966
usata come parametro
citata
- art. 14legge 122/1951
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 83/11 della
legge 23 dicembre 1966, n. 1147 [recte: dell'articolo 83/11 del
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali), introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966,
n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo)], promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1999
dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia,
iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione del ricorrente nel giudizio
principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1999, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo
83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 [recte: dell'articolo
83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali), introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966,
n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo)], in relazione all'articolo 24 della Costituzione, in
quanto fa decorrere il termine a ricorrere, anche nelle controversie
riguardanti la collocazione in graduatoria dei candidati non eletti,
dalla data della proclamazione degli eletti e non dall'effettiva
conoscenza dell'atto lesivo da parte del candidato;
che il remittente è investito di un ricorso in materia
elettorale, proposto, ai sensi degli artt. 83/11 e 84 del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, ma ampiamente fuori termine, da un candidato non
eletto, per l'annullamento e la rettifica delle operazioni elettorali
relative alle elezioni del presidente della provincia di Udine e del
Consiglio provinciale svoltesi il 13 giugno 1999;
che il tribunale amministrativo regionale riferisce che la
questione è stata eccepita nel giudizio principale dal ricorrente,
il quale, ben consapevole di aver prodotto tardivamente ricorso, ha
prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11 della
legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (recte: del d.P.R. n. 570 del 1960),
rilevando che la tassatività del termine a ricorrere di trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti comporterebbe la violazione
del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi, sancito dall'art. 24 della Costituzione, nel
caso di mancata piena conoscenza da parte dell'interessato del
contenuto del provvedimento lesivo;
che il giudice a quo fa propria la questione così
prospettata, rilevando inoltre che il ricorrente è un candidato
risultato non eletto, per cui la lesione dei suoi interessi non
emergerebbe dalla pubblicità data ai risultati elettorali tramite la
pubblicazione del manifesto contenente i nomi degli eletti;
che, ad avviso del tribunale amministrativo regionale, nel
caso in esame, tutto interno alla graduatoria dei non eletti, la
brevità e la perentorietà del termine non sarebbero quindi
giustificate "dalla superiore esigenza di garantire la certezza
giuridica della composizione degli organi elettivi";
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo
evidenzia come solo la dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma censurata consentirebbe al ricorrente di agire in
giudizio;
che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, e
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, fuori termine, si è costituito anche il ricorrente nel
giudizio a quo chiedendo che questa Corte dichiari l'illegittimità
costituzionale della norma censurata.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 83/11 della legge 23 dicembre 1966,
n. 1147 [recte: dell'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 1147], sul contenzioso elettorale amministrativo, nella parte in
cui fa decorrere il termine di trenta giorni per il ricorso, anche
nelle controversie riguardanti la collocazione in graduatoria dei
candidati non eletti, dalla data della proclamazione degli eletti e
non dall'effettiva conoscenza da parte del candidato del vizio che
inficia l'atto lesivo;
che, ad avviso del remittente, tale previsione violerebbe
l'articolo 24 della Costituzione poiché la lesione dell'interesse
del candidato non sarebbe rilevabile sulla base dei risultati
elettorali pubblicati nel manifesto contenente i nomi dei candidati
eletti, ma dalla piena conoscenza di tutte le operazioni elettorali
che precedono la proclamazione;
che per di più, sempre secondo il remittente, l'esigenza di
garantire la certezza giuridica della composizione degli organi
elettivi non avrebbe ragione di esser fatta valere quando si tratti
di controversie fra non eletti per il miglioramento della rispettiva
posizione in graduatoria;
che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte che, in presenza di termini stabiliti a pena di decadenza, non
può parlarsi di vulnerazione del diritto di difesa quando il momento
iniziale di decorrenza del termine sia certo e gli oneri di attività
dei quali venga gravato l'interessato non eccedano la normale
diligenza (sentenze nn. 179 del 1999, 111 del 1998, 446 del 1997 e
223 del 1996);
che, con riferimento all'atto di proclamazione degli eletti,
mentre il momento iniziale di decorrenza del termine per ricorrere è
indubitabilmente certo, anche la rilevazione dei vizi dai quali la
proclamazione possa risultare affetta non comporta per l'interessato
oneri eccedenti la normale diligenza e diversi da quelli propri di
tutti i procedimenti giurisdizionali in materia elettorale, ai quali
è sempre connaturata l'esigenza di speditezza dell'accertamento e di
stabilità del risultato;
che, ai fini della conoscenza delle operazioni elettorali e
dei risultati degli scrutini, nelle elezioni per i Consigli
provinciali, ciascun gruppo di candidati può designare, presso ogni
seggio, presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e presso
l'ufficio elettorale centrale (art. 14, comma 5, della legge 8 marzo
1951, n. 122), propri rappresentanti, ai quali si presume che il
candidato appartenente al gruppo possa rivolgersi per attingere
notizie circa la correttezza delle operazioni di scrutinio e della
relativa verbalizzazione;
che inoltre è operante, in materia, il principio generale
recepito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), secondo il quale chiunque abbia interesse, per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
che, pertanto, i verbali dell'ufficio elettorale
circoscrizionale e dell'ufficio elettorale centrale (artt. 22 e 24
della legge n. 122 del 1951), copia dei quali è peraltro inviata
alla Prefettura, devono ritenersi accessibili anche ai candidati,
innegabilmente titolari di un interesse qualificato;
che, quanto alla asserita inadeguatezza del termine di trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti per il ricorso in sede
giurisdizionale, deve ribadirsi che tale termine, pur ridotto della
metà rispetto a quello ordinario stabilito per l'impugnazione degli
atti della pubblica amministrazione, non è privo di giustificazione,
in ragione dell'interesse, che non può esser disconosciuto in
procedimenti di tal genere, alla rapida composizione degli organi
elettivi;
che il termine di 30 giorni non può essere ritenuto
incongruo neppure in relazione alle controversie nelle quali il
ricorrente si limiti, come nella specie, a lamentare la mancata
attribuzione di suffragi effettivamente conseguiti e non anche
l'erronea attribuzione di voti ad altri candidati che lo precedono
nella graduatoria, giacché tali vicende contenziose incidono
potenzialmente sulla posizione degli eletti e quindi sulla stessa
composizione dell'organo elettivo;
che inoltre il parametro costituzionale evocato dal
remittente non impone di stabilire diverse decorrenze del termine per
ricorrere a seconda che la posizione del ricorrente interferisca o
meno con quella degli eletti, perché, se così fosse, la
procedibilità del ricorso, in contrasto con elementari regole
processuali, verrebbe a dipendere da un anticipato accertamento
giudiziale sul numero dei voti non attribuiti al ricorrente e,
quindi, sul merito della controversia;
che la disposizione censurata, sotto nessuno dei profili
denunciati, può essere tacciata del vizio che le attribuisce
l'ordinanza di rimessione;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147 (Modificazioni
alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata, in
riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte