Ordinanza n. 386/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1,
4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), promossi con n. 11 ordinanze
emesse il 7 dicembre 2000 dal tribunale di Milano, in composizione
monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 181 al n. 191 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con undici ordinanze di analogo contenuto in data
7 dicembre 2000 (r.o. da n. 181 a n. 191 del 2001), il tribunale di
Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui prevede che il
provvedimento di convalida del trattenimento in centri di permanenza
temporanea e di assistenza dello straniero soggetto a provvedimento
di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza
pubblica emesso dall'autorità giudiziaria legittimi
indiscriminatamente la permanenza dello straniero presso il centro
per un periodo di complessivi venti giorni";
che, con le stesse ordinanze, il tribunale di Milano ha
sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche
dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo, "nella parte
in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello
straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non
è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo";
che, quanto alla prima questione, i remittenti rilevano che
le disposizioni censurate, che prevedono la convalida del
trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero
con l'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto
attribuirebbero a tale provvedimento non solo la funzione di
ratificare l'operato dell'autorità di pubblica sicurezza, ma anche
quella di legittimare per il futuro la privazione della libertà
personale, per un periodo di tempo predeterminato;
che il contrasto con l'art. 13 della Costituzione sarebbe
ancor più evidente ove si consideri che la disciplina in esame
precluderebbe al giudice ogni verifica sulla congruità della durata
del trattenimento in relazione ai presupposti che ne hanno reso
necessaria l'applicazione;
che i remittenti, nelle anzidette ordinanze, deducono
altresì la violazione dell'art. 13, secondo comma, della
Costituzione da parte dell'art. 14, comma 1, del testo unico
sull'immigrazione, in quanto questo consentirebbe al questore di
adottare la misura del trattenimento dello straniero nei centri di
permanenza temporanea ed assistenza anche per l'indisponibilità di
vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, e cioè per un ostacolo
accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con congrui
strumenti organizzativi e, comunque, tale da non giustificare in
alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà
personale del soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti
previsti dal dettato costituzionale;
che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o non fondate.
Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che la prima delle questioni sollevate, che investe
l'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nella parte in cui prevede che, per effetto della convalida
della autorità giudiziaria, il trattenimento dello straniero presso
centri di permanenza temporanea ed assistenza possa protrarsi fino a
complessivi venti giorni, è stata dichiarata non fondata da questa
Corte con la sentenza n. 105 del 2001;
che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati;
che la seconda questione riguarda invece l'art. 14, comma 1,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, del quale i giudici a quibus
denunciano il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della
Costituzione, poiché, consentendo al questore di disporre il
trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non è
possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di
altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all'autorità di
polizia di adottare tale misura anche per un impedimento accidentale,
che non sarebbe addebitabile allo straniero, potrebbe essere rimosso
con la predisposizione di congrue misure organizzative e, in ogni
caso, non giustificherebbe il sacrificio della libertà personale;
che le ordinanze di rimessione non descrivono le concrete
fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le
mosse, né riferiscono per quale dei motivi previsti dal censurato
art. 14, comma 1 (necessità di "procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità
o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo"), il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con
immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed
aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza;
che la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di
una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una
varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé
costituire la base legale della misura restrittiva, si risolve in un
difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento
all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal
tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte