Ordinanza n. 387/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 582 capoverso
e 61, n. 9, del codice penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse l'8
giugno 1981 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze,
iscritte rispettivamente ai nn. 549, 564 e 570 del registro ordinanze
1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 e
332 dell'anno 1981;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con tre ordinanze, tutte sotto la stessa data dell'8
giugno 1981, il Giudice istruttore di Firenze sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo co., cod. pen.,
nella parte in cui sottopone a querela di parte la perseguibilità di
lesioni personali guarite entro il decimo giorno, anche quando il
delitto sia compiuto da pubblico ufficiale con l'aggravante di abuso
di poteri o violazione di doveri (art. 61, n. 9 cod. pen.) in danno
di persone sottoposte a restrizione di libertà personale (ipotesi
del giudizio di specie);
che, secondo il giudice rimettente, un siffatto trattamento
violerebbe l'art. 3 Cost., in correlazione agli art.li 28 e 97 Cost.,
in quanto metterebbe sullo stesso piano situazioni diverse. Se è
ragionevole, infatti, secondo il rimettente, che nei rapporti tra
privati si consenta al cittadino la valutazione di una sua privata
convenienza nell'affrontare il processo penale, quando lievissimo sia
il danno e prevalente l'interesse privato, non altrettanto può
ritenersi quando il rapporto intercorra con il pubblico ufficiale,
nel qual caso dovrebbe ritenersi comunque prevalente l'interesse
pubblico che discende da "valori costituzionalmente dichiarati" come
quelli del buon andamento della pubblica amministrazione e della
personale responsabilità del funzionario;
che, peraltro, nel caso di specie, un ulteriore motivo
d'incompatibilità sarebbe rilevabile nei confronti dell'art. 13, co.
quarto Cost. che vuole perentoriamente "punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà":
mentre, sottoponendo la punibilità o la procedibilità alla querela
dell'offeso, si esclude l'assoluta perentorietà del precetto
costituzionale;
che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale chiedeva che la sollevata questione fosse dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata;
Considerato che le questioni sollevate dal giudice di Firenze, con
le tre citate ordinanze, sono identiche, e possono, perciò, essere
decise con unica ordinanza;
che si prescinde dalla prima delle ragioni di inammissibilità
opposte dall'Avvocatura Generale perché, anche a consentire che la
querela sia anche condizione di punibilità, e non soltanto di
procedibilità, il giudice istruttore, investito del giudizio
dall'iniziativa del P.M., chiede proprio di conoscere se quella
condizione ostativa non debba essere rimossa a causa della sua
asserita illegittimità costituzionale, e quindi se debba o non
ulteriormente procedere, per cui non può essergli opposto che, per
la carenza di quella condizione, non era proponibile la questione;
che si deve anche prescindere dalla seconda eccezione
d'inammissibilità perché, anche ad ammettere che si tratti di norma
sostanziale, questa Corte ha già deciso che, nell'ipotesi di norma
penale più favorevole nel tempo, la decisione sulla questione di
legittimità sollevata non è esclusa (cfr. sent. n. 148 del 1983);
che, però, ciò che conta sopratutto per il legislatore, nella
valutazione dell'opportunità di affidare al privato la rimozione di
un ostacolo processuale all'obbligatorietà dell'azione penale, sono,
da una parte, la tenuità del danno criminale e, dall'altra, la
volontà di dare comunque rilevanza al controinteresse della persona
offesa: e ciò - si noti - anche quando (contrariamente all'opinione
del rimettente) lo Stato sia direttamente coinvolto nell'interesse
tutelato dalla norma penale. È noto, infatti, come, a proposito
della procedibilità a querela di parte, la dottrina abbia distinto
due gruppi di ipotesi: quello in cui lo Stato è solo indirettamente
interessato (ingiuria, diffamazione, danneggiamento) attraverso un
processo di pubblicizzazione di interessi che direttamente concernono
solo l'individuo, e quello in cui, invece, è interessato in prima
persona alla repressione di reati che coinvolgono interessi
squisitamente pubblicistici, o addirittura costituzionali: come
taluni pur gravi delitti contro la libertà sessuale, o contro
l'assistenza famigliare, dove l'elemento pubblicistico sicuramente
prevale, e dove, anzi, sono coinvolti i principi costituzionali
intesi a tutelare la libertà personale e morale e la famiglia;
che, pertanto, una volta accertata nel sistema l'esistenza di
quest'ultimo gruppo, spetta al legislatore, nell'ambito del suo
discrezionale potere, la scelta della fattispecie dove ritenga di
dare rilevanza al controinteresse della parte offesa;
che, infine, per quanto attiene alla prospettata lesione
dell'art. 13, quarto co. Cost., trascura il rimettente che l'abuso di
potere da parte del pubblico ufficiale nell'inflizione di illecite
misure di rigore su persone ristrette nella libertà personale è
già autonomamente punito dalla fattispecie di cui all'art. 608 cod.
pen. per la quale si procede d'ufficio, e rispetto alla quale
l'eventuale inflizione di percosse o di lesioni si pone in concorso
formale di reati;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, cod.
pen., in relazione all'art. 61 n. 9 cod. pen., sollevata dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Firenze, in riferimento agli art.li
3, correlato agli art.li 28 e 97 Cost., e 13, quarto comma Cost., con
le tre ordinanze datate 8 giugno 1981 (nn. 549, 564 e 570/1981 reg.
ord.).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte