Ordinanza n. 387/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 709 del codice
di procedura civile (Separazione personale dei coniugi notificazione
della fissazione dell'udienza), promosso con ordinanza emessa il 30
luglio 1983 dal Tribunale di Lecce, iscritta al n. 765 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 luglio 1983, nel corso del
procedimento civile per separazione personale promosso da Guido
Stapane nei confronti della coniuge Teresa Coluccia, il Tribunale di
Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
709 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 24, comma 2, della
Costituzione;
che ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte
in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale di fissazione
dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice
istruttore debba essere notificata, oltre che al convenuto non
comparso, anche al convenuto che, pur comparso personalmente, non
abbia potuto avere conoscenza diretta dell'ordinanza medesima perché
pronunciata fuori udienza, sarebbe in contrasto con il parametro
costituzionale invocato in quanto tale mancata previsione
precluderebbe la retta instaurazione del contraddittorio;
che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna parte si è
costituita mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine,
l'infondatezza della questione;
Considerato che, com'è stato affermato da questa Corte nelle sue
precedenti sentenze n. 151 e 201 del 1971, la fase presidenziale del
procedimento per separazione personale fra coniugi ha natura
contenziosa;
che perciò la conseguente esigenza dell'instaurazione del
contraddittorio ben può essere soddisfatta, data la specialità di
tale fase, anche con la semplice presenza personale delle parti, del
resto prevista espressamente dall'art. 707 cod. proc. civ.;
che, una volta soddisfatta in tal modo la detta esigenza, il
convenuto, ancorché non comparso, ben può acquisire conoscenza
dell'ordinanza di cui all'art. 709 cod. proc. civ. adoperando la
normale diligenza della parte che attende un provvedimento del
giudice in un giudizio a cui ha già partecipato personalmente (cfr.
sent. n. 189 del 1988);
che, pertanto, la questione prospettata appare manifestamente
infondata in quanto l'attuale sistema offre le garanzie sufficienti
per assicurare nel procedimento di separazione personale fra coniugi
la reale instaurazione del contraddittorio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ. sollevata, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., dal Tribunale di Lecce
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte