Ordinanza n. 387/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina
dell'attività di cava), promosso con la ordinanza emessa il 18
luglio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza,
sul ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del
Registro di Bassano del Grappa, iscritta al n. 166 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 luglio 1989 la Commissione
tributaria di secondo grado di Vicenza, sul ricorso proposto dalla
S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del Registro di Bassano del
Grappa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, dell'art. 20
della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, per avere
introdotto "un onere tributario non contemplato espressamente da
legge dello Stato";
che è intervenuta nel giudizio la Regione Veneto;
Considerato che l'erogazione pecuniaria suddetta nella sua
disciplina rivela assenza di specifiche connotazioni tributarie,
poiché non si rinvengono né i presupposti di una indistinta
imposizione né quelli di tassazione specifica per un richiesto
servizio;
che la prestazione in questione esorbitando, pertanto, dal
complesso dei fenomeni tributari non incide sui contenuti dell'art.
119 Cost.;
che, peraltro, la norma in parola, riconnettendosi alle
pianificazioni urbanistiche, e così inserendosi
nel processo di gestione del territorio, appare riconducibile agli
enunciati dell'art. 23 Cost. (confr. sentenza
n. 167 del 1986);
che, pertanto, la questione, così come prospettato, è
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre
1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di cava),
sollevata, in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte