Ordinanza n. 387/1992
Altra decisione · depositata il 29/07/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
citata
- art. 28782888r.d. 262/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di cancellazione di ipoteca legale in data 27 febbraio
1992 rivolta dall'avv. Gianluigi Loy, quale procuratore di Claudio
Crociani, alla Corte costituzionale, iscritta al n. 2 del registro
incidenti di esecuzione;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che in data 27 febbraio 1992, l'avv. Gianluigi Loy, quale
procuratore di Claudio Crociani, erede di Camillo Crociani -
quest'ultimo condannato dalla Corte costituzionale in composizione
integrata a seguito del giudizio penale di accusa n. 1 del registro
generale 1977 alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e
lire quattrocentomila di multa con sentenza pronunciata il 1° marzo
1979 - ha rivolto alla Corte costituzionale istanza di cancellazione
dell'ipoteca legale iscritta al 5 dicembre 1977 alla formalità 7797
presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma su un bene
immobile del de cuius per la somma di lire quaranta miliardi a favore
dello Stato e di ogni altro avente diritto con decreto n. 183 del 30
novembre 1977 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Corte
costituzionale e ratificato con decreto n. 186 del 2 dicembre 1977
dalla Corte costituzionale integrata;
che a sostegno dell'istanza si precisa che nelle more
l'amministrazione dello Stato, a seguito di procedure esecutive
esperite nei confronti degli eredi, "è stata integralmente sanata di
ogni pretesa" e che pertanto l'istante, "sia a nome proprio che, per
quanto possa occorrere a nome e per conto degli altro coeredi, ha
interesse ad ottenere la cancellazione della formalità ipotecaria"
in questione "e, conseguentemente la liberazione degli immobili
caduti in successione dal descritto gravame";
Considerato che l'istanza non è rivolta a contestare il titolo
che ha determinato l'iscrizione di ipoteca legale, ma ad ottenere un
provvedimento di cancellazione della stessa in dipendenza
dall'asserita intervenuta estinzione del debito cui inerisce la
garanzia reale in esito alle procedure esecutive esperite
dall'amministrazione dello Stato;
che, a prescindere dai limiti entro cui la Corte costituzionale
opera come giudice dell'esecuzione con riferimento ai giudizi di
accusa, su cui questa Corte si è già pronunciata (da ultimo, con
ordinanza n. 33 del 1992), nella specie si verte in una materia
regolata dal codice civile e dal codice di procedura civile, ove si
tratta dei casi e delle forme per la cancellazione delle ipoteche,
tra le quali quelle legali iscritte nell'ambito di un procedimento
penale (artt. 2878-2888 del codice civile; artt. 586 e 792-795 del
codice di procedura civile);
che, pertanto, trattandosi di profili che riguardano organi e
competenze che nulla hanno a che fare con l'esecuzione relativa ai
procedimenti di accusa e, in genere, con l'esecuzione penale, nella
specie deve ritenersi in radice esclusa la giurisdizione della Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza dell'avv. Gianluigi
Loy, procuratore di Claudio Crociani, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte