Ordinanza n. 387/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38d.P.R. 1068/1953
usata come parametro
citata
- art. 38d.P.R. 1067/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere
e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre
1994 dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno nel
procedimento disciplinare nei confronti di Ragazzi Giovanni, iscritta
al n. 190 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico
del rag. Giovanni Ragazzi, il Collegio dei ragionieri della Provincia
di Livorno, con ordinanza emessa in data 25 ottobre 1994, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953,
n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale);
che a parere del Collegio rimettente la persistente vigenza di
una norma di contenuto identico ad altra (art. 38 d.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1067), già dichiarata costituzionalmente illegittima,
determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i
dottori commercialisti che, per effetto della caducazione della
citata norma non sono più soggetti all'automatica radiazione
dall'albo a seguito di condanna penale, ed i ragionieri che
continuano, invece, ad essere assoggettati a tale grave sanzione;
che nel giudizio avanti a questa Corte non si è costituita la
parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Considerato che, come correttamente rilevato dal Collegio
rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 158 del 1990, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma (art. 38
d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067) del tutto identica a quella della
cui legittimità costituzionale ora si dubita;
che, tuttavia, la presente questione risulta sollevata da un
collegio locale dei ragionieri al quale, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. ord. n. 113 del 1990, sentenza.
n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza. n. 114 del 1970), non
può essere riconosciuta natura giurisdizionale, dovendo questa
essere attribuita solo ai Collegi o Consigli nazionali degli ordini
professionali;
che, pertanto, non potendo essere riconosciuta al Collegio
rimettente la legittimazione a sollevare questioni di legittimità
costituzionale, questa Corte non può prendere in esame la questione
di costituzionalità proposta né può, ex art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dichiarare l'illegittimità costituzionale
derivata di altre disposizioni non oggetto di impugnazione nel
giudizio a suo tempo conclusosi con la declaratoria di
incostituzionalità; né, infine, può essere presa in esame in
questa situazione processuale la delicata problematica giuridica
concernente la possibilità della eventuale disapplicazione, da parte
della pubblica amministrazione, di una norma palesemente
incostituzionale, in quanto del tutto sovrapponibile ad altra già
caducata, ma non ancora formalmente dichiarata tale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953,
n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte