Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del Combinato disposto

degli artt. 318 e 324 del codice di procedura penale, promossi con n.

2 ordinanze emesse il 7 novembre 1997 dal Tribunale di Genova, sulle

richieste di riesame proposte da G. M. e da C. R., iscritte ai nn. 63

e 84 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto - pronunciate

in due diversi procedimenti incidentali concernenti richiesta di

riesame della ordinanza con la quale era stato disposto, su istanza

della parte civile, il sequestro conservativo dei beni di due

coimputati - il Tribunale di Genova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del "coordinato disposto" degli artt. 318

e 324 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24

della Costituzione;

che il giudice a quo, in punto di fatto, ha precisato che il

provvedimento di sequestro conservativo disposto dal giudice per le

indagini preliminari su richiesta della parte civile aveva oggetto e

contenuto analogo ad altro provvedimento già annullato dal tribunale

per insussistenza del periculum in mora;

che il rimettente rileva, tuttavia, che la parte civile non

poteva essere ritenuta titolare di un autonomo diritto ad essere

avvisata, ex art. 324 cod. proc. pen., né della data di fissazione

dell'udienza di discussione del riesame, né del deposito

dell'ordinanza, e conseguentemente non aveva potuto partecipare al

procedimento incidentale per il mantenimento della misura cautelare;

che il rimettente, che pure ritiene di dovere senz'altro

annullare il nuovo provvedimento per violazione del principio ne bis

in idem dubita che gli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., nella parte

in cui non prevedono - secondo la interpretazione datane dalle

Sezioni unite della Corte di cassazione - che sia notificato alla

parte civile avviso dell'udienza per la discussione del riesame

dell'ordinanza di sequestro conservativo disposto su richiesta della

medesima parte civile, ledano irrimediabilmente e ingiustificatamente

il diritto di questa a difendersi e a controdedurre nel procedimento

incidentale per il mantenimento della misura cautelare;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la

questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze

deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che le ordinanze con cui sono state sollevate le questioni di

costituzionalità hanno contestualmente annullato il provvedimento di

sequestro conservativo oggetto del giudizio di riesame;

che, dunque, il Tribunale, al momento della proposizione della

questione, aveva già fatto applicazione della normativa impugnata,

con la conseguenza che la questione difetta palesemente di rilevanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 318 e 324 del

codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte