Ordinanza n. 387/2000
Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli
ed altri, promosso dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Monza, con ricorso depositato il 27 aprile 2000 ed
iscritto al n. 152 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza del 19 aprile 2000, depositata nella
cancelleria della Corte il 27 aprile 2000, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Monza, investito di un procedimento
penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del
deputato Maurizio Gasparri, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 17 giugno
1999 (documento IV-quater n. 72), la quale ha dichiarato che i fatti
per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto
tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che il giudice ricorrente, dopo aver esposto i fatti che
hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda
processuale, ritiene che la deliberazione di insindacabilità,
riguardando atti privi di connessione con la funzione parlamentare,
menomerebbe la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria;
Considerato che si deve, in questa fase, deliberare
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Monza è legittimato a
sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la
volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza
denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione,
garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione
della Camera dei deputati, denunciata come illegittima, che qualifica
le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse
opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Monza nei confronti della
Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Monza, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte