Ordinanza n. 387/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.lgs. 165/1997
- art. 2legge 335/1995
- art. 1legge 335/1995
usata come parametro
citata
- art. 1d.lgs. 165/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe
conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale
militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico
impiego), promosso con ordinanza del 18 settembre 2001 dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di
Catania, sul ricorso proposto da Zanghi' Salvatore contro il
Ministero dell'interno, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2002
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie
speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di costituzione di Zanghi' Salvatore, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore
Francesco Amirante;
Uditi l'avvocato Aldo Tigano per Zanghi' Salvatore e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da un ispettore
superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento
col quale il Ministro dell'interno aveva respinto la sua richiesta di
collocamento in ausiliaria, il Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi
97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del
personale non contrattualizzato del pubblico impiego);
che il ricorrente, posto in congedo, per raggiunti limiti di
età, a decorrere dal 1 settembre 2000, avrebbe teoricamente diritto
ad essere trattenuto in ausiliaria fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, secondo quanto disposto dalla norma
impugnata, il che darebbe conto della rilevanza della questione;
che a tale trattenimento osta il tenore della norma medesima
la quale, letta in coordinamento con l'art. 1 dello stesso decreto
legislativo, dimostra che il collocamento in ausiliaria è un
istituto che riguarda esclusivamente il personale militare, sicché,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la norma oggetto
del presente giudizio non sarebbe suscettibile di una lettura
estensiva;
che l'esclusione dell'ausiliaria per il personale
appartenente alla Polizia di Stato, cioè non avente una struttura
"militare", appare tuttavia al Tribunale amministrativo regionale in
contrasto con gli indicati parametri costituzionali;
che i rigorosi limiti temporali di applicabilità di tale
istituto, infatti, non possono giustificarsi per il fatto che il
personale militare venga collocato a riposo prima di quello della
Polizia di Stato, perché l'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del
1997 ha equiparato i limiti di età per la cessazione dal servizio
nei confronti di tutto il personale di cui all'art. 1, di modo che la
denunciata diversità di trattamento fra le varie Forze di polizia
sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza;
che la menzionata esclusione appare al remittente in
contrasto anche con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione,
perché le modalità di utilizzazione del personale collocato in
ausiliaria non corrispondono necessariamente ai compiti che detto
personale svolgeva quando era in servizio, sicché non consentire
agli appartenenti alla Polizia di Stato di essere utilizzati in
mansioni solitamente di carattere amministrativo si risolve nella
privazione, per la pubblica amministrazione, della possibilità di
fruire di personale dotato di una qualificazione professionale del
tutto corrispondente a quella del personale militare;
che il Tribunale amministrativo regionale, pertanto, chiede a
questa Corte una sentenza che dichiari l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede
la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale
indicato nell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 1997;
che si è costituito in giudizio il ricorrente, insistendo
per l'accoglimento della questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, nella parte in cui non prevede la possibilità di
collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1
del medesimo decreto, e perciò anche degli appartenenti alla Polizia
di Stato, corpo ad ordinamento civile;
che il giudice remittente, nel prospettare le presunte
violazioni degli invocati parametri costituzionali, ha omesso di
tenere presente che il comma 7 del denunciato art. 3 del decreto
legislativo n. 165 del 1997 prevede per il personale "di cui
all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria
che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età" un
incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque
volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata
per l'aliquota di computo della pensione;
che in tal modo il legislatore delegato dimostra di aver
accolto, su questo punto, i suggerimenti emersi nel corso del
dibattito svoltosi presso la competente Commissione della Camera dei
deputati in sede di emanazione del parere sullo schema di decreto
legislativo predisposto dal Governo;
che l'incremento del montante contributivo individuale,
traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico
effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il
personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto
dell'ausiliaria;
che, ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in
questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento
tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad
ordinamento militare il menzionato incremento del montante
contributivo "opera in alternativa al collocamento in ausiliaria,
previa opzione dell'interessato";
che, pertanto, la presunta violazione del principio di
eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio
alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale
che da quest'ultima è escluso;
che, una volta esclusa ogni lesione dell'art. 3 della
Costituzione, vengono meno anche le censure prospettate in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché le regole del
buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di
continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in
servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
deve ritenersi manifestamente infondata in riferimento ad entrambi i
parametri richiamati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite
dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale
generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di
Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte