Ordinanza n. 388/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596 del Codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1981
dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 26 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129
dell'anno 1982;
udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto, in fatto, che, con ordinanza 16 giugno 1981, la Corte di
Cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 596 cod. proc. pen. con riferimento agli art.li 3 e 25
Cost.,
- che lamentava la Corte nell'ordinanza la irrazionale disparità
di trattamento verificabile ogniqualvolta la grazia condizionata è
subordinata al pagamento di una somma di denaro alla Cassa delle
ammende, giacché in tal caso l'esecuzione o meno della pena viene,
in definitiva, a dipendere dalle disponibilità economico-finanziarie
del condannato, e per di più a seguito di un provvedimento
amministrativo che viene emanato senza alcuna verifica preventiva
delle possibilità del condannato di adempiere all'obbligo di
pagamento, e ciò in contrasto con la sent. n. 131 del 1979 di questa
Corte,
- che, peraltro, sussisterebbe, in tal caso, anche violazione del
principio di riserva di legge in materia penale in quanto "la
comminazione della pena" troverebbe il suo titolo nel provvedimento
amministrativo del Presidente della Repubblica, non essendo
determinate dalla legge le condizioni risolutive apponibili al
decreto di grazia,
- che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio
innanzi alla Corte.
Considerato, in diritto, che - come questa Corte ha già precisato
(cfr. sent. n. 134 del 1976) - la somma da versare alla Cassa delle
ammende, per effetto del decreto condizionato di grazia, non ha
carattere sanzionatorio nemmeno di natura amministrativa, ma è
soltanto un onere patrimoniale imposto quale contributo a favore di
un ente che sovvenziona opere di solidarietà nell'ambito
dell'amministrazione della giustizia penale. Tale onere è in armonia
con l'ordinamento costituzionale, e particolarmente con il principio
di cui all'art. 27 Cost., in quanto tende a favorire la
risocializzazione del condannato evitando di fare della grazia un
atto di pura e gratuita clemenza,
- che in questa sua natura la Corte ha già ravvisato "validi
motivi di politica legislativa penale", sufficienti ad escludere
qualunque censura d'irragionevolezza,
- che, peraltro, non è esatto che il provvedimento di grazia,
condizionato nel senso in esame, non abbia alla base alcuna
preventiva verifica delle possibilità del condannato di adempiere
l'onere. Il provvedimento di grazia è l'effetto della collaborazione
fra il potere del Capo dello Stato e quello del competente Ministro
della Giustizia che controfirma l'atto e ne assume la
responsabilità: e difatti prevede l'ordinamento (art. 595 cod. proc.
pen.) che, quantunque indirizzata al Capo dello Stato, la domanda
dev'essere presentata al Ministro e, se a questi trasmessa dal
Procuratore Generale della Repubblica del distretto cui appartiene la
competenza esecutiva, questi deve accompagnarla con le opportune
informazioni ed osservazioni, che ovviamente coinvolgono anche la
detta verifica,
- che, d'altra parte, in tema di rilevanza, sul punto l'ordinanza
non ha motivato, né ha segnalato elementi dai quali si possa
desumere che la verifica è stata omessa,
- che, infine, se un mutamento impeditivo delle condizioni
economiche del condannato fosse sopravvenuto al decreto condizionato
di grazia, esiste pur sempre la possibilità di sottoporre la nuova
situazione al Capo dello Stato per ottenere un nuovo decreto,
- che tanto meno, poi, è proponibile una questione di "riserva di
legge", dato che la "comminazione" della pena non trova il suo titolo
nel provvedimento amministrativo del Presidente della Repubblica,
come sostiene l'ordinanza, ma bensì soltanto nella perpetrazione del
reato, in relazione al quale la pena viene comminata dalla legge
penale quale conseguenza sanzionatoria. La revoca della grazia,
infatti, non fa che caducare il beneficio concesso ripristinando la
originaria situazione "esecutiva", e perciò non la "comminazione" ma
l'esecuzione della pena già "irrogata",
- che, peraltro, è ben vero che singolarmente, nel caso di specie,
il condannato, revocata la grazia, dovrebbe oggi sottostare ad una
grave pena detentiva, a seguito di conversione di pena pecuniaria
disposta prima della sentenza n. 131 del 1979 di questa Corte nonché
della l. 24 novembre 1981 n. 689: legge quest'ultima che, giusto
quanto rilevato nella sentenza di questa Corte n. 108 del 1987, ha
attuato, mediante la nuova disciplina della conversione, un
bilanciamento dei valori dell'eguaglianza e dell'effettività della
pena,
- che, però, mentre una siffatta particolarissima situazione non
può mettere in discussione la legittimità costituzionale della
revoca della grazia quando gli oneri imposti nel provvedimento non
sieno stati osservati, essendo ineccepibile, sul piano generale, che
l'inosservanza comporti la revoca, tuttavia ben può la situazione
essere prospettata, mediante incidente, in sede di esecuzione (che è
la sede propria dei provvedimenti di conversione), affinché il
giudice competente tenga conto del novum normativo nel momento in cui
la pena dev'essere eseguita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 596 cod. proc. pen. sollevata dalla Corte di
Cassazione con ordinanza 16 giugno 1981;
Dichiara manifestamente infondata la stessa questione sollevata
dalla stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte