Ordinanza n. 388/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 263Codice civile
- art. 3Legge sull’adozione
- art. 31Legge sull’adozione
- art. 31legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1983 dal
Tribunale per i minorenni di Catania, iscritta al n. 1256 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 1° giugno 1983 nel
procedimento relativo al minore Agatino Ronsisvalle, riconosciuto
alla nascita dalla madre Elena Ronsisvalle, il Tribunale per i
minorenni di Catania ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in
riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata - nella
parte in cui non prevede per i minori, il cui riconoscimento da parte
di persona coniugata avvenga dopo il riconoscimento dell'altro
genitore, l'obbligo di segnalazione da parte dell'Ufficiale dello
stato civile al tribunale per i minorenni e il correlativo
potere-dovere di detto tribunale di provvedere ai necessari
accertamenti - violerebbe gli indicati parametri costituzionali in
quanto: a) creerebbe, in contrasto con il principio di uguaglianza,
un'ingiustificata disparità di trattamento tra i minori i quali,
prima che dalla persona coniugata, non siano stati riconosciuti da
alcun genitore, e i minori già riconosciuti dall'altro genitore; b)
anziché proteggere l'infanzia, (art. 31 Cost.), affiderebbe il
destino dei bambini nati fuori del matrimonio all'eventuale
riconoscimento non veridico da parte di soggetti inadatti al ruolo di
genitori adottivi;
che avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che la norma impugnata è collegata all'intento
legislativo - certamente non irrazionale - di limitare, ai fini di
tutela della vita intima delle persone, il dovere di segnalazione
dell'ufficiale dello stato civile e il potere-dovere di indagine del
tribunale soltanto al caso, previsto dalla stessa norma, del minore
già riconosciuto da un genitore, ossia all'ipotesi in cui il
riconoscimento del minore da parte di persona coniugata avvenga in
circostanze tali da render possibile un dubbio sulla veridicità del
riconoscimento stesso;
che la situazione suddetta del minore non riconosciuto da nessun
genitore è palesemente diversa da quella del minore già
riconosciuto da un genitore, il quale, a norma dell'art. 263 cod.
civ., è legittimato ad impugnare per non veridicità il
riconoscimento successivo, rendendo così inutile l'intervento dei
pubblici poteri, da ridurre sempre al minimo nel diritto di famiglia;
che, d'altra parte, il richiesto ampliamento dei poteri del
giudice minorile non equivarrebbe certo ad una più intensa
protezione dell'infanzia, potendo anzi risolversi in un pregiudizio
per il minore e così anche in una lesione del diritto alla
riservatezza;
che, per le suesposte ragioni, deve evidentemente escludersi
ogni contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 31, comma
secondo, Cost.;
che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, comma secondo, Cost.,
dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte