Ordinanza n. 388/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 72r.d. 1038/1933
- art. 75r.d. 1038/1933
- art. 81r.d. 1038/1933
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 168-bisCodice di procedura civile
- art. 174Codice di procedura civile
- art. 101Codice di procedura civile
- art. 91r.d. 1054/1924
- art. 96r.d. 1054/1924
- art. 174r.d. 1054/1924
- art. 2909r.d. 1054/1924
citata
- art. 81Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 14r.d. 1038/1933
- art. 15r.d. 1038/1933
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti), degli artt. 72, 75 e 81 del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con
ordinanza emessa il 5 gennaio 1990 dalla Corte dei Conti sul ricorso
proposto da Di Giacomo Bice ved. Di Gregorio contro il ministero del
Tesoro, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Di Giacomo Bice;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Di
Giacomo Bice per ottenere la pensione privilegiata di riversibilità,
per essere la morte del marito avvenuta per causa di servizio, con
ordinanza del 5 gennaio 1990 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 72 del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in
relazione al codice di procedura civile (art. 81, 91, 96, 174 e
segg.), al codice civile (art. 2909), al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto,
prevedendo, nei giudizi pensionistici, l'intervento obbligatorio,
anziché facoltativo, del P.M. presso la Corte dei conti, determina,
in violazione dell'art. 3 della Costituzione, disparità di
trattamento delle parti private di tali giudizi rispetto a quelle di
consimili procedimenti svolgentisi dinanzi al giudice ordinario o a
quello amministrativo (T.A.R. o Consiglio di Stato);
b) dell'art. 75 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, in
relazione agli artt. 168- bis e 174 del codice di procedura civile in
quanto attribuisce poteri istruttori al P.M. anziché ad un giudice
istruttore, con lesione dei principi della terzietà del giudice e
del giudice naturale e con conseguenti ritardi nell'espletamento dei
giudizi, onde la violazione degli artt. 24, secondo comma, e 25 della
Costituzione;
c) degli artt. 72 e 81 del regio decreto 13 agosto 1933, n.
1038, in relazione all'art. 101 del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevedono l'obbligatoria notificazione dell'atto
introduttivo del giudizio per il riconoscimento di pensioni a totale
carico dello Stato alla competente amministrazione che, nel giudizio
stesso è parte sostanziale, onde la violazione degli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, per la irrazionale disparità di
trattamento che essa amministrazione riceve in detto giudizio
rispetto ad altri egualmente vertenti in materia pensionistica, per i
quali è, invece, previsto l'onere della notificazione dei ricorsi
introduttivi; nonché per la conseguente compressione del diritto di
difesa dell'amministrazione stessa e per la violazione del principio
del contraddittorio;
che la parte privata, costituitasi nel giudizio, ha insistito
sulla irrazionale discriminazione a danno dei richiedenti la pensione
a totale carico dello Stato per effetto della obbligatoria presenza
del P.M. con poteri istruttori nonostante la sua qualità di organo
requirente, la sua funzione di tutela dell'amministrazione in
conflitto con la parte privata e l'assenza di un qualsiasi controllo
sullo svolgimento di detta attività istruttoria.
Considerato che le situazioni poste a raffronto non sono affatto
omogenee, avendo ogni regime pensionistico le proprie peculiarità e
caratteristiche, derivanti dalla specialità delle norme regolatrici,
in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime
contributivo che la determina;
che dette peculiarità, in caso di contestazione e di
controversie sul diritto detta prestazione, si riflette anche sui
giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme
processuali applicabili;
che per quanto riguarda le pensioni a totale carico dello Stato,
la loro liquidazione è demandata alle singole amministrazioni,
mentre la funzione giurisdizionale esclusiva appartiene alla Corte
dei conti che è, quindi, il giudice naturale in materia (legge 8
aprile 1933, n. 255);
che la prevista presenza nel giudizio del P.M. con taluni poteri
di indagini ed istruttori non lede affatto il diritto di difesa delle
parti che sono l'amministrazione, la quale eroga il trattamento
pensionistico ed alla quale, peraltro, viene tempestivamente
comunicato il ricorso e che, quindi, può anche chiedere di essere
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed il privato che
può farsi rappresentare e difendere da un avvocato del foro libero;
che il P.M., agendo per l'osservanza della legge, ne garantisce
obiettivamente l'applicazione ed integra eventualmente l'attività
delle parti colmando le possibili lacune difensive, portando elementi
utili per la decisione e risolvendo l'eventuale difficoltà che
potrebbe incontrare il privato;
che l'attività istruttoria è precipuamente affidata alla Corte
(artt. 14 e 15 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038) la quale
eventualmente può demandare al P.M. il compimento di atti
istruttori;
che le norme processuali garantiscono la regolarità del
contraddittorio tra le parti prevedendo limiti, forme di atti
processuali, termini, poteri e facoltà;
che la decisione, dopo l'acquisizione di tutti gli elementi
utili e necessari, si matura dal contrasto delle ragioni delle parti
e dal gioco dialettico delle loro opinioni;
che, pertanto, non sussiste la dedotta violazione dei precetti
costituzionali (artt. 3, 24 secondo comma, 25, primo comma, della
Costituzione;
che la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti),
degli artt. 72, 75 e 81 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038
(Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla
Corte dei conti), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei
conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte