Ordinanza n. 388/2000
Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18
gennaio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Filippo Mancuso nei confronti del dott. Giancarlo Caselli e
del dott. Francesco Saverio Borrelli, promosso dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma con ricorso depositato
il 4 maggio 2000 ed iscritto al n. 153 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ricorso datato 20 gennaio 2000 (recte: 20 marzo
2000, secondo quanto risulta dalla ordinanza di correzione di errore
materiale), depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio
2000, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma,
investito di un procedimento penale per il reato di diffamazione a
mezzo stampa a carico del deputato Filippo Mancuso, ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dalla
Assemblea il 18 gennaio 2000 (documento IV-quater n. 99), la quale ha
dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale
concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68, primo
comma, della Costituzione);
che il giudice ricorrente, dopo aver esposto i fatti che
hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda
processuale, ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera
avrebbe erroneamente valutato i presupposti richiesti per
l'insindacabilità e determinerebbe quindi una illegittima
interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
Considerato che si deve, in questa fase, deliberare
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il
conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il
procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma denuncia la
menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme
costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei
deputati, denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni
espresse da un proprio membro come rientranti nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di
insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della
Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Roma, ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella
cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle
notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente e Redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte