Ordinanza n. 389/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza
emessa il 20 novembre 1989 dalla Commissione Tributaria di primo
grado di Verbania, sul ricorso proposto da Battaglia Gianfranca
contro l'Intendenza di Finanza di Novara, iscritta al n. 223 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Battaglia
Gianfranca nei confronti dell'Intendenza di Finanza di Novara per il
rimborso della somma di lire 27.000, versata a titolo di IRPEF per
l'anno 1987, la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania ha
sollevato, con ordinanza in data 20 novembre 1989, questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in riferimento agli artt. 2, 13,
19 e 21 della Costituzione ed in quanto obbligano il contribuente a
versare "quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per
costruire e conservare armi";
che l'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata,
altresì, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte non vi sono
state costituzioni né interventi;
Considerato che il giudice a quo non ha motivato affatto sulla
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata, e
che anzi l'ha proposta dopo aver espressamente affermato la
infondatezza del ricorso;
che, quindi, non sussiste il nesso di pregiudizialità tra la
decisione di merito e la questione di legittimità costituzionale
che, invece, rimane fine a se stessa;
che, pertanto, essa è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2,
13, 19 e 21 della Costituzione, sollevata dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte