Ordinanza n. 389/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 1027/1965
- art. 78d.P.R. 805/1975
usata come parametro
citata
- art. 2legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4
agosto 1965, n. 1027 (Ampliamento dell'organico del personale della
carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle
arti), come sostituito dall'art. 78 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n.
805, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da
Amoroso Angelo contro il Ministero dei beni culturali ed ambientali
ed altro, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di un
provvedimento amministrativo risolutivo del rapporto d'impiego di un
soggetto che - pur avendo svolto attività di custode e guardia
notturna nel ruolo del Ministero dei beni culturali e ambientali -
non era stato successivamente riconosciuto, dal Ministero
dell'interno, idoneo alla qualifica di agente di P.S., il Tribunale
amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 17 ottobre
1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, 51 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 4 agosto 1965, n. 1027, come sostituito dall'art. 78 del
d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
che la norma è impugnata nella parte in cui - consentendo al
personale assunto dal Ministero dei beni culturali la proroga del
periodo di prova sino alla comunicazione, da parte del Ministero
dell'interno, del riconoscimento della qualifica di agente di P.S. -
espone l'interessato ad incertezza circa il rapporto di lavoro, non
predisponendo un termine entro il quale tale riconoscimento dovrebbe
essere compiuto;
che, secondo il giudice a quo, l'omessa prefissione di una
scadenza per il compimento di tale attività, atteso il carattere
risolutivamente condizionante della stessa: a) confliggerebbe con i
canoni di efficienza ex art. 97 della Costituzione; b) determinerebbe
disparità di trattamento tra impiegati dello Stato, atteso che il
T.U. n. 3 del 1957 individua come massimo termine per un eventuale
giudizio sfavorevole all'esito della prova il periodo di tre mesi
dalla scadenza del secondo semestre di servizio (là dove nella
denunciata ipotesi la prova sarebbe prorogabile ad libitum da parte
dell'Amministrazione); c) menomerebbe il diritto di agire in giudizio
ex art. 24 della Costituzione a tutela del proprio rapporto di lavoro
di cui all'art. 51 della Costituzione, senza che ciò sia collegabile
ad apprezzabili ragioni di interesse pubblico;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per
la declaratoria d'infondatezza, insistendo sulla necessità di
accertare il requisito delle qualità morali in relazione ad
un'attività di custodia che richiede la piena affidabilità del
lavoratore;
Considerato che il giudice a quo non ha motivato sufficientemente
circa la rilevanza della questione, non risultando chiarito quale
effetto potrebbe spiegare l'eliminazione della norma impugnata nel
giudizio di rinvio, in cui la qualifica di agente di P.S. è già
stata negata dal Ministero dell'interno, con la conseguente
risoluzione del rapporto, insensibile anche all'invocata decisione di
questa Corte;
che neppure è dato conoscere per quale motivo avverso
l'asserita inerzia dell'amministrazione non sia stato attivato il
procedimento di formazione del silenzio-rifiuto (strumento atto a
costituire idonea garanzia, contro i lamentati ritardi, a fortiori
grazie alla nuova disciplina ex lege 7 agosto 1990, n. 241, art. 2);
che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 agosto 1965, n.
1027 (Ampliamento dell'organico del personale della carriera
ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti), come
sostituito dall'art. 78 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 51 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte