Ordinanza n. 389/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 455/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte
sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), promossi con le ordinanze
emesse il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Reggio Calabria sui ricorsi proposti da Borgese Francesco ed
altri contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritte ai nn. 290 a 330
del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con 41 ordinanze di identico tenore, emesse il 15
dicembre 1992, la Commissione tributaria di primo grado di Reggio
Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di
imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), nella
parte in cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore delle
nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31
dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi le
tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del
decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (in Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990);
che nelle ordinanze di rimessione si sostiene che quest'ultimo
provvedimento - stabilendo che in via provvisoria le tariffe d'estimo
siano fissate con riferimento al valore unitario di mercato
ritraibile in via ordinaria dall'immobile e non invece al valore
della locazione, come disposto sia dalla disciplina precedente le
recenti riforme, sia (insieme all'ulteriore criterio del valore di
mercato) dalla nuova disciplina a regime - provocherebbe "una
disarmonia del sistema tributario" nonché un vulnus al "principio
generale della proporzionalità rispetto alla capacità
contributiva";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
tutti i giudizi, ha rilevato la manifesta inammissibilità della
questione;
Considerato che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso
la medesima disposizione legislativa, sottopongono alla Corte
identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti
per essere decisi con un'unica pronuncia;
che il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non è stato
convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1993;
che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte
(v., da ultimo, l' ordinanza n. 351 del 1993 e le altre ivi
richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte