Ordinanza n. 389/1997
Altra decisione · depositata il 11/12/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 248/1995
usata come parametro
citata
- art. 1legge 639/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.-l. 28
giugno 1995, n. 248 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento
della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno e
l'11 luglio 1995 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la regione Lombardia, nel giudizio di responsabilità amministrativa,
instaurato nei confronti di Lama Benedetto ed altro, iscritta al n.
685 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza 23 giugno e 11 luglio 1995 (r.o. n.
685 del 1996), la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la regione Lombardia ha sollevato - nel corso di un giudizio di
responsabilità proposto dal Procuratore regionale nei confronti di
Lama Benedetto e Villardita Giuseppe - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 del d.-l. 28 giugno 1995, n. 248
(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei
conti), nella parte in cui, nell'interdire "l'utilizzo del principio
della solidarietà passiva", dispone che, in caso di concorso di
azioni colpose, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,
precludendo la pronunzia di condanne in solido e l'uso del potere
riduttivo, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, 28
e 97, primo e secondo comma, della Costituzione;
Considerato che la disposizione denunciata è contenuta nel d.-l.
28 giugno 1995, n. 248, il quale è decaduto per mancata conversione
nei termini;
che, successivamente, è stato emanato il d.-l. 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;
che quest'ultima legge, nel disporre (art. 1, comma 2) che
"restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati" e che "sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base", tra l'altro, del d.-l. n. 248 del 1995, ha introdotto
(modificando, in sede di conversione, l'art. 3 del d.-l. n. 543 del
1996) due nuove disposizioni, con le quali si è stabilito che, "se
il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti,
valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte
che vi ha preso", e che, in questo caso, "i soli concorrenti che
abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo
sono responsabili solidalmente";
che le nuove disposizioni, secondo quanto previsto dalla medesima
legge di conversione, si applicano "anche per i fatti accertati con
sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla
data di entrata in vigore del d.-l. 28 giugno 1995, n. 248";
che, essendo mutato il complessivo quadro normativo applicabile
in rapporto alla fattispecie dedotta nel processo principale, occorre
restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se, alla luce
della nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte