Ordinanza n. 389/2000
Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Sandro Lopez, promosso dal
Tribunale di Cosenza, II sezione penale, con ricorso depositato il 5
maggio 2000 ed iscritto al n. 154 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza del 21 febbraio 2000, depositata nella
cancelleria della Corte il 5 maggio 2000, il Tribunale di Cosenza, II
sezione penale, investito di un procedimento penale per il reato di
diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
adottata dalla Assemblea il 9 novembre 1999 (documento IV-ter n. 36),
la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il
procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68,
primo comma, della Costituzione);
che il Tribunale ricorrente, dopo aver esposto i fatti che
hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione, ritiene che la
deliberazione di insindacabilità, riguardando atti privi di
connessione con la funzione parlamentare, menomerebbe la sfera delle
attribuzioni della autorità giudiziaria;
Considerato che si deve, in questa fase, deliberare
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Cosenza
è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a
dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è
investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione
dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il Tribunale di Cosenza denuncia la menomazione della propria sfera
di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza
della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come
illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro
come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché
per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati
con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Cosenza, II sezione penale,
ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente e Redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte