Ordinanza n. 389/2001
Altra decisione · depositata il 06/12/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 10 e 15,
comma primo, ultima parte, della legge della Regione Sicilia,
approvata il 17 novembre 2000, recante "Disposizioni per
l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori
socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione
del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
notificato il 21 novembre 2000, depositato in Cancelleria il 1
dicembre 2000 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2000.
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, 97 e 128 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000,
recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti
utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di
lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili";
che il ricorrente premette che il provvedimento legislativo
impugnato - volto a promuovere il graduale inserimento nel mercato
del lavoro di oltre 60.000 disoccupati, in gran parte impegnati in
lavori socialmente utili presso pubbliche amministrazioni dell'isola,
nel quadro di progetti finanziati con fondi regionali e statali - è
stato adottato in un "clima di assillante urgenza che,
verosimilmente, ha condotto all'approvazione di estemporanei
emendamenti inficiati da evidenti vizi di illegittimità
costituzionale";
che nel ricorso si censurano tre disposizioni della legge
regionale impugnata, successivamente omesse in sede di promulgazione
parziale della stessa da parte del Presidente della Regione:
l'art. 3, il quale, al fine di disporre di una struttura tecnica di
supporto e di coordinamento delle iniziative per l'occupazione e le
politiche sociali, prevede che "il Presidente della Regione è
autorizzato a promuovere la costituzione di una società con la
partecipazione di Italia lavoro s.p.a. sottoscrivendo le quote di
capitale di competenza della Regione", autorizzando così, in
contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la
costituzione di una società mista e la conseguente sottoscrizione
delle quote di capitale di competenza della Regione "senza provvedere
nel contempo né alla quantificazione dell'impegno a carico del
bilancio regionale, né tanto meno alle risorse con cui fare fronte
ai nuovi oneri conseguenti"; l'art. 10, a norma del quale "le
disposizioni di cui all'art. 43, commi 1 e 2, della legge regionale
7 agosto 1997, n. 30 si applicano anche al personale delle
associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle
disposizioni vigenti", che estende le misure assistenziali previste
dalla richiamata legge regionale correlate a processi di
ristrutturazione aziendale - a "non meglio definite associazioni di
produttori agricoli", senza che l'attribuzione dei benefici risulti
subordinata "ad alcuna condizione di precarietà occupazionale",
risolvendosi la disposizione in una ingiustificata erogazione di
provvidenze, incompatibile con gli articoli 3 e 97 della
Costituzione; l'art. 15, comma 1, limitatamente all'inciso "impegnato
o già impegnato negli stessi", giacché tale disposizione che in
funzione di recupero e reinserimento sociale dei soggetti a rischio
prevede l'erogazione di un contributo straordinario di dieci miliardi
di lire al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di
politica attiva del lavoro "degli ex carcerati, dei soggetti dimessi
da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e
soggetti d'alcolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di
lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di
supporto dei relativi cantieri impegnato o già impegnato negli
stessi" è censurabile, in riferimento agli articoli 3 e 128 della
Costituzione, proprio nell'ultima parte del comma 1, per la rigida
individuazione ope legis del personale di supporto, destinata a
favorire "ben precisi destinatari che non sarebbero in tal modo
soggetti alla ordinaria procedura per il reclutamento e selezione dei
lavoratori";
che successivamente alla proposizione del ricorso la legge
impugnata dal Commissario dello Stato è stata parzialmente
promulgata dal Presidente della Regione Siciliana con l'omissione
delle disposizioni censurate e pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Siciliana n. 54 del 28 novembre 2000 come legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per
l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori
socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione
del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";
che con memoria del 1 marzo 2001, in prossimità della prima
data fissata per la trattazione in camera di consiglio, poi rinviata,
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per
chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere, "poiché la legge è stata fatta oggetto di promulgazione
parziale da parte del Presidente della Regione, con omissione delle
disposizioni denunciate d'incostituzionalità, cosicché esse non
potrebbero più essere oggetto di successiva, separata
promulgazione".
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000,
recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti
utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di
lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili", è stata promulgata dal Presidente della Regione e
successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Siciliana n. 54 del 28 novembre 2000 come legge regionale 26 novembre
2000, n. 24, recante lo stesso titolo, con omissione degli articoli 3
e 10, nonché dell'inciso del comma 1 dell'art. 15 "impegnato o già
impegnato negli stessi", fatti oggetto di censura da parte del
Commissario dello Stato, sicché risulta definitivamente preclusa la
possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi
contenute;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis ordinanze n. 382 e 381 del 2000; sentenze 225 e
162 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del
contendere nel presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte