Ordinanza n. 389/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 217/1990
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), promossi con due ordinanze emesse il
13 giugno 2001 del Tribunale di sorveglianza di Brescia sulle istanze
proposte da Atzeni Franco e da Marelli Giovanni, iscritte ai nn. 866
e 913 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno
2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con due
ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,
n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del
difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a
spese dell'erario, ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli
avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il
giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere
che, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri
distretti, venga escluso il rimborso delle spese di trasferta e
comunque effettuate al di fuori del distretto da parte del difensore;
che il rimettente è investito dell'esame di due procedimenti
nei quali i condannati hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio
a spese dello Stato ed hanno nominato, quali loro difensori, avvocati
iscritti ad albi diversi da quelli del distretto di Brescia;
che, dopo aver rilevato come la questione sia rilevante nei
giudizi a quibus il Tribunale di sorveglianza di Brescia richiama
espressamente la motivazione di una propria precedente ordinanza di
rimessione alla Corte, osservando come la disposizione impugnata crei
un'evidente disparità di trattamento fra chi, essendo abbiente, può
scegliere liberamente il proprio difensore e chi, essendo al
contrario privo di mezzi e perciò ammesso al patrocinio a spese
dell'erario, è obbligato a scegliere il difensore esclusivamente in
ambito distrettuale, col sacrificio di rapporti fiduciari già
consolidati;
che, come osserva ancora il giudice a quo la Corte ha già
esaminato un'analoga questione di legittimità costituzionale,
ritenendola però infondata con la sentenza n. 394 del 2000;
che, sempre secondo il Tribunale di sorveglianza di Brescia,
se la ratio della disposizione impugnata sta nell'eventuale maggior
onere finanziario che si creerebbe per l'erario in caso di scelta del
difensore oltre l'ambito distrettuale, a tale esigenza meglio
corrisponderebbe la limitazione del diritto al rimborso alle sole
spese sostenute dall'avvocato nell'ambito del distretto, restando a
carico dell'interessato gli ulteriori esborsi;
che, come ricorda infine il rimettente, la disposizione in
esame è stata oggetto di un disegno di legge col quale si sarebbe
voluto eliminare il limite territoriale oggi previsto, ma che la
successiva legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge
30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti) non ha poi innovato la materia,
lasciando peraltro impregiudicata la questione della legittimità
costituzionale della disposizione censurata;
che nei giudizi di legittimità costituzionale è
intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare
la questione manifestamente infondata perché già esaminata dalla
Corte con la citata sentenza n. 394 del 2000 e con la successiva
ordinanza n. 79 del 2001.
Considerato che le due ordinanze del Tribunale di sorveglianza di
Brescia sono identiche e devono perciò essere decise con unico
provvedimento;
che il rimettente dubita della legittimità dell'art. 9 della
legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina
del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio
a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati
del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti
al quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rimborso
delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre spese;
che la disposizione censurata è stata ora trasfusa, con
alcune modificazioni che peraltro non rilevano in ordine alla
questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo
nell'art. 80 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di spese di
giustizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta
Ufficiale" del 15 giugno 2002 (n. 126/L), sul quale la questione deve
intendersi quindi trasferita;
che secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione degli
artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché la
norma impugnata creerebbe una disparità di trattamento tra soggetti
abbienti e non abbienti e limiterebbe l'effettivo esercizio del
diritto di difesa delle parti nel processo penale;
che questioni in parte identiche ed in parte analoghe a
quelle oggi esaminate sono già state scrutinate dalla Corte con la
sentenza n. 394 del 2000 e con le ordinanze n. 79 del 2001 e n. 139
del 2002;
che in tutti i casi la Corte ha ritenuto che la limitazione
alla nomina del difensore tra quelli iscritti agli albi del distretto
di corte di appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende
il procedimento non viola gli artt. 3 e 24 Cost., rappresentando uno
dei possibili modi di contemperamento dei principi di difesa e di
eguaglianza con altre esigenze meritevoli di considerazione, e che
tale possibilità di scelta, essendo sufficientemente ampia, non è
irragionevole (principio ribadito, da ultimo, anche dall'ordinanza
n. 214 del 2002);
che le presenti ordinanze del Tribunale di sorveglianza di
Brescia non apportano alcun ulteriore elemento atto a modificare le
ragioni delle precedenti pronunce di questa Corte;
che le questioni sono quindi manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,
n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte