Ordinanza n. 39/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 185Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183,
185, e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza
emessa il 7 dicembre 1976 dal tribunale di Bolzano, nel procedimento
penale a carico di Azzolini Gualtiero, iscritta al n. 18 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 59 del 2 marzo 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 185 e 195 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni).
Considerato che questa Corte con sentenza n. 225 del 1974 ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 183 e 195
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, risultando pertanto la questione già
decisa per quanto attiene a tali articoli.
Rilevato che il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza
della questione relativamente all'art. 185 del d.P.R. n. 156 del 1973
(che regola l'approvazione di progetti per impianti di
telocomunicazioni), non avendo dimostrato come esso venga in
applicazione nel giudizio a quo.
Ritenuta la necessità che detto giudice esamini tale rilevanza e
la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1,
183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e telecomunicazioni), già dichiarati costituzionalmente illegittimi,
con sentenza n. 225 del 1974, nella parte relativa ai servizi di
radiodiffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame
della rilevanza della questione relativa all'art. 185 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte