Ordinanza n. 39/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice
di procedura civile, in riferimento all'art. 435, terzo comma, nuovo
testo, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse
il 15 febbraio 1985 e il 29 ottobre 1986 dalla Corte d'appello di
Bari, iscritte rispettivamente al n. 311 del registro ordinanze 1985
e al n. 17 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 220- bis dell'anno 1985 e n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che la Corte d'appello di Bari con due ordinanze di
analogo contenuto, emesse, la prima, il 15 febbraio 1985 (R.O. n. 311
del 1985) e, la seconda, il 29 ottobre 1986 (R.O. n. 17 del 1987), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dell'art. 164 del
codice di procedura civile nella parte in cui prevede - secondo la
costante interpretazione della Corte di cassazione - che la
costituzione dell'appellato non sana la nullità della citazione in
appello dovuta all'insufficienza del termine a comparire e comporta
il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che a parere del giudice a quo la norma censurata violerebbe gli
artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione
dell'appellante nel processo ordinario e la posizione dell'appellante
nel procedimento del lavoro, nel quale ultimo l'insufficienza del
termine a comparire non esercita alcuna influenza sulla validità
dell'impugnazione che è assicurata dal tempestivo deposito del
ricorso;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
che i giudizi, concernendo questioni identiche, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
Considerato che il giudice a quo ipotizza una ingiustificata ed
arbitraria diseguaglianza tra la situazione dell'appellante nel rito
ordinario e la situazione dell'appellante nel procedimento del
lavoro, con riguardo all'ipotesi di assegnazione all'appellato di un
termine per comparire minore di quello stabilito dalla legge, senza
tener conto delle differenze di struttura tra i due riti e,
segnatamente, delle diversità riscontrabili nella fase introduttiva
dei due tipi di giudizio;
che nel rito ordinario la validità della citazione è elemento
essenziale dell'esercizio del potere di impugnazione, per cui si
giustifica la conseguenza che la sua nullità non possa essere sanata
dalla costituzione dell'appellato successiva alla scadenza del
termine utile per la proposizione del gravame e non impedisca perciò
il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che nel rito del lavoro, invece, il potere di impugnazione si
perfeziona con la costituzione dell'appellante al momento del
deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non è stabilita
dall'appellante, ma dal giudice già investito del gravame ed è
perciò soluzione razionale che la violazione del termine previsto
dall'art. 435, terzo comma, del codice di procedura civile (nel testo
novellato dalla legge n. 533 del 1973) possa essere sanata, anche
dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, dalla notificazione
del ricorso e di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza o dalla
costituzione dell'appellato;
che le segnalate differenze tra i riti inducono ad escludere che
la norma impugnata violi il principio di eguaglianza ed attui, nel
processo ordinario, la compressione delle garanzie previste dall'art.
24 della Costituzione;
che per le suesposte ragioni le questioni in esame risultano
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte