Ordinanza n. 39/1991
Altra decisione · depositata il 31/01/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 75/1990
usata come parametro
citata
- art. 2legge 429/1982
- art. 3legge 7/1991
- art. 2legge 516/1982
- art. 7legge 516/1982
- art. 8legge 7/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di
amnistia), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 dal
Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Compagnone
Giovanni, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 il Tribunale
penale di Forlì ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), "nella
parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento,
di impossibilità di effettuare il versamento nel termine da tale
norma previsto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o
infondatezza della questione;
Considerato che all'imputato nel giudizio a quo è stato
contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto
1982, n. 516, per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali
dal febbraio all'ottobre 1984 e che lo stesso è stato dichiarato
fallito il 21 dicembre 1984 (con termine per la dichiarazione annuale
fino all'aprile 1985);
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3
del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, si è data diversa
configurazione alle ipotesi di reato di cui al citato art. 2 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;
che l'art.7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,
n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei
periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art.
3 ha efficacia retroattiva;
che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,
n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del
decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7
agosto 1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in caso
di rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato, fino
alla scadenza del versamento rateale", onde consentire la
regolarizzazione;
che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti
al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte