Ordinanza n. 39/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 459, secondo e
terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con due
ordinanze emesse il 17 novembre 1993 dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Parma, iscritte ai nn. 152 e 153 del
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Parma ha sollevato, con due ordinanze di identico
contenuto, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 459, secondo e terzo comma,
del codice di procedura penale, "nella parte in cui non consente al
giudice per le indagini preliminari di applicare immediatamente una
pena diversa, anche diminuita fino alla metà del minimo edittale,
oppure superiore, rispetto a quella richiesta dalla pubblica accusa
nel procedimento per decreto, con subitanea definizione del
processo";
che, ad avviso del remittente, l'obbligo per il giudice di
restituire gli atti al pubblico ministero, nel caso in cui ritenga
incongrua la misura della pena indicata nella richiesta, comporta una
dinamica "farraginosa", che appesantisce anziché snellire il
procedimento, ed incide negativamente nella organizzazione degli
uffici giudiziari sotto il profilo del buon andamento
dell'amministrazione, con pericolo anche di prescrizione dei reati;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della
questione;
Considerato che, concernendo identica questione, i giudizi vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte
(cfr. sentt. nn. 376 e 428 del 1993 e ordd. nn. 434 del 1993 e 275
del 1994), il principio del buon andamento e dell'imparzialità
dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'art. 97 della
Costituzione vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici
uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione
della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti
l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto
l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema
dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in
relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di
tale esercizio;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, secondo e
terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Parma con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte